Riceviamo e volentieri
pubblichiamo:
IL NUOVO CCNL È UN
PASSO AVANTI NELLA GESTIONE AUTORITARIA DELL’AZIENDA FATTO
CON IL BENESTARE E LA COLLABORAZIONE FATTIVA DEI SINDACATI FIRMATARI
Il capitalismo, anche nella sua fase di senescenza - qual è
quella che attualmente sta attraversando -, continua ad
essere feroce e aggressivo. Come un vecchio arteriosclerotico,
è sempre più privo di lucidità e
violento.
Più la crescita dei profitti diventa problematica (a causa
delle contraddizioni interne del sistema economico) e più le
classi dominanti stringono il torchio che schiaccia le classi
lavoratrici. Così facendo, spesso, l’aumento dei
profitti raggiunge livelli da record. Lo sfruttamento e la
sopraffazione sembrano essere per le classi dominanti un pozzo senza
fondo a cui attingono senza soste.
Anche il nuovo contratto di lavoro di Poste Italiane, nel suo piccolo
(relativamente non tanto piccolo), si pone in tale ottica.
Il contratto inizia con una
“Dichiarazione
programmatica congiunta”, dalla quale si deduce
abbastanza facilmente che “le Parti” hanno tra
l’altro il proposito di creare una coalizione o un cartello
di imprese postali, al fine di eliminare i rischi della concorrenza e
della competizione, le quali com’è noto hanno il
potere di complicare la vita di chi dirige le imprese e di rallentare
la crescita dei profitti. L’idea tanto sbandierata della
“costruzione di un contratto di settore” (un Ccnl
unico per tutti i dipendenti delle imprese che operano nei servizi
postali, appartenenti e non al Gruppo Poste Italiane) va evidentemente
in tale direzione. Nella Dichiarazione programmatica
quest’obiettivo è ripetuto ben due volte. La prima
volta al punto IV:
“Alla luce delle nuove prospettive di scenario [...] le Parti
ritengono il presente contratto propedeutico all’adozione di
un sistema unificato di regole normative ed economiche che consenta di
giungere [...] alla costruzione di un contratto di settore che riguardi
le imprese che operano nel mercato postale [...]”.
E la seconda volta al punto VI:
“[...] le Parti auspicano che, nelle opportune sedi
confederali, siano avviati i lavori per la realizzazione del contratto
di settore a decorrere dal 2010 [...]”.
Un contratto di settore è sicuramente uno dei presupposti
fondamentali per la formazione di un cartello di imprese postali.
Ci sono poi dei passaggi nella predetta Dichiarazione programmatica dai
quali traspare una duplice intenzione di Poste Italiane, peraltro
contraddittoria: creare un cartello e avere il predominio nel mercato
interno. Al punto I si legge:
“L’evoluzione strutturale in atto nel sistema
postale italiano ed europeo [...] lo sviluppo della concorrenza ed i
mutamenti che caratterizzano i mercati di riferimento richiedono, alle
imprese che operano nel settore, azioni di riposizionamento strategico
che si realizzano anche attraverso la ridefinizione delle aree di
affari e delle relative condizioni di lavoro nonché
attraverso la definizione di nuove regole per il settore.”
Al punto II:
“[...] le Parti intendono valorizzare il ruolo
dell’attuale CCNL [...] stimolando la ricerca e la creazione
di nuove opportunità anche attraverso possibili sinergie
[...] finalizzate a mantenere e consolidare la leadership nel mercato
interno.”
Al punto IV:
“Alla luce delle nuove prospettive di scenario [...] le Parti
ritengono il presente contratto propedeutico all’adozione di
un sistema unificato di regole normative ed economiche [...]”
al quale faranno riferimento “le imprese che operano nel
mercato postale, in tutte le sue attuali articolazioni e possibili
evoluzioni di carattere tecnologico e commerciale, con particolare
riguardo allo sviluppo del portafoglio prodotti e dei canali
distributivi.”
Al punto V infine “le Parti” auspicano
contemporaneamente sia la liberalizzazione che la regolamentazione del
settore e attribuiscono un ruolo di primo piano, in
quest’opera di conciliazione tra la botte piena e la moglie
ubriaca, al tavolo di concertazione istituito presso una cosiddetta
“Autorità di regolamentazione”. Eravamo
abituati a prestigiatori che tiravano fuori dal cappello (lo stesso
cappello da cui escono fuori conigli e colombe) ora il liberismo ora lo
statalismo secondo le circostanze e secondo l’ideologia
più a loro conveniente in quel momento. Ma non li avevamo
mai visti applicare insieme le due opposte concezioni in un passo di
poche righe. Il testo è il seguente:
“Le Parti reputano
inoltre che il settore postale presenta caratteristiche peculiari, cui
deve essere attribuito il giusto rilievo nella ricerca di una
complessiva regolamentazione, compatibile con le esigenze dei
lavoratori e delle imprese che vi operano.”
“Ritengono
pertanto indispensabile valorizzare, nell’arco di vigenza del
presente contratto, il ruolo del tavolo di concertazione già
avviato presso l’Autorità di regolamentazione al
fine di definire un quadro normativo di riferimento teso sia a favorire
la liberalizzazione del settore, che a garantirne il recepimento da
parte di tutti gli operatori.”
E intanto l’Autorità Antitrust il 3 agosto 2007 ha
avviato un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane, che
proseguirà fino al 31 maggio 2008, per abuso di posizione
dominante nei mercati dei servizi liberalizzati e di quelli di prossima
liberalizzazione.
Alla Dichiarazione programmatica congiunta segue la
"Premessa",
nella quale viene richiamato più volte il Protocollo
d’Intesa del 23 luglio 1993, testo sacro dei fautori della
concertazione. Quella concertazione che altro non è se non
il completo assoggettamento dei rappresentanti dei lavoratori (e
purtroppo, di conseguenza, anche dei lavoratori stessi) al volere dei
padroni. Già nelle prime righe della Premessa si legge che
“Le Parti stipulanti
confermano i principi e gli indirizzi contenuti nei Protocolli
d’Intesa del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1998, e
riaffermano il ruolo centrale della concertazione attraverso la quale
concretizzare, fermi restando i diversi ruoli e le rispettive
responsabilità, l’impegno ad assicurare
l’attuazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo
di cui alla Dichiarazione Programmatica.”
Segue una serie di concetti definiti “valori
fondanti”, condivisi senza battere ciglio da coloro che
dovrebbero rappresentare i lavoratori. Si tratta in sostanza di una
serie di genuflessioni - poco dignitose per chi dovrebbe difendere
gl’interessi della parte più debole -
all’Azienda e ai suoi dirigenti, al “Sistema
Paese”, allo sviluppo, agli obiettivi di crescita ecc.; in
poche parole un omaggio al profitto e un solenne riconoscimento dei
privilegi di chi comanda.
Nella Premessa i sindacati firmatari s’impegnano, in sostanza
e in parole povere, a far accettare ai propri iscritti qualsiasi
condizione peggiorativa e a stroncare sul nascere e addirittura a
prevenire eventuali conflitti o azioni di lotta spontanee o guidate da
agitatori che non condividano i “valori supremi”.
L’Azienda vuole avere carta bianca nella gestione del
personale e i sindacati non devono mettere i bastoni tra le ruote.
L’Azienda s’impegna a tenere informate le Oo.ss.
firmatarie di qualsiasi decisione e ciò deve bastare. Questo
e non altro è il significato di concetti come:
“la consapevolezza
che il perseguimento degli obiettivi di crescita dell’Azienda
siano garantiti da un sistema di Relazioni Industriali orientato alla
prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto,
assumendo il consenso e la partecipazione quali obiettivi qualificanti
da perseguire ai diversi livelli”;
“una gestione
moderna e flessibile dei rapporti di lavoro”;
“la crescita
ed il miglioramento della qualità dei rapporti tra le
parti”;
“un modello di
crescita che coniughi la tutela dell’occupazione con il
relativo sviluppo sostenibile”;
“le Parti
auspicano che tale dibattito [il dibattito sulle possibili linee di
evoluzione del sistema delle Relazioni Industriali. In un linguaggio
non mistificante, tale dibattito non è altro che la ricerca
del modo più idoneo per legare sempre più i
sindacati firmatari al supremo interesse dell’Azienda e del
profitto e lasciare sempre più mano libera ai dirigenti,
nda] tenga conto delle istanze di rinnovamento che interessano il mondo
produttivo”.
Una vera e propria perla conclude la Premessa. “le
Parti” desiderano avere ancora una volta l’appoggio
delle istituzioni per promuovere la tanto agognata evoluzione delle
Relazioni Industriali, specialmente nelle aziende di servizi. I padroni
(e i sindacalisti loro sostenitori) sono degli strani camaleonti: in
questo caso sono dei convinti e strenui statalisti. Quando invece si
pone la questione di come tutelare i diritti dei lavoratori e
l’occupazione, allora sono ultraliberisti. La Premessa si
chiude con il seguente proposito:
“[...le Parti] concordano sull’utilità
di promuovere iniziative volte a sensibilizzare gli attori
istituzionali e sociali sui temi dell’evoluzione del sistema
di Relazioni Industriali con particolare riferimento al mondo delle
aziende di servizi.”
La successiva sezione del contratto entra nel vivo della questione e
stabilisce con precisione scientifica come attuare concretamente
“gli ideali” esposti nella Dichiarazione e nella
Premessa. Ideali tra i quali figurano – come abbiamo visto -
la realizzazione di una gestione sempre più autoritaria
dell’Azienda, un maggior assoggettamento dei sindacati al
volere e ai capricci della dirigenza, l’appoggio ancor
più incondizionato del governo - magari attraverso opportune
normative – ad ogni delirio di onnipotenza che la mente
diabolica di persone dalle ambizioni ipertrofiche riesca a partorire.
Il capitolo s’intitola infatti
“Disciplina
del sistema di relazioni industriali”.
“Le Parti” ribadiscono innanzitutto la
necessità di stabilire delle regole, al fine di mantenere
sempre più facilmente sotto il giogo i lavoratori, di
immolarli anche senza il loro consenso al valore supremo
dell’efficienza e della
“competitività
internazionale”, cioè di sacrificarli
sull’altare del profitto e di consacrarli alla difesa e
all’incremento dei privilegi di una ristretta minoranza.
Questo è il significato delle seguenti parole
d’ordine contenute nell’art.1:
“[..] un insieme
organico ed articolato di regole certe e condivise, fattivamente
orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di
conflitto [...]”;
“[...]
assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da
perseguire ai diversi livelli [...]”
“un sistema
complessivo di Relazioni Industriali [...] che si articoli attraverso
specifici momenti di informazione, consultazione, contrattazione e
partecipazione.”;
“[...] la
diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi
d’impresa, riguardanti in particolare i mutamenti e
l’evoluzione dei nuovi contesti di mercato e del lavoro, in
una logica di efficienza e competitività
internazionale.”
Nella parte successiva del capitolo, vengono definite rigorosamente le
regole per lo svolgimento delle trattative tra l’Azienda e le
Organizzazioni Sindacali stipulanti. Più volte è
richiamato l’Accordo del 23 luglio 1993, vera pietra miliare
nel cammino verso la realizzazione di una coalizione tra governo,
padronato e sindacati concertativi, volto a ridurre
all’impotenza, al completo asservimento e ad ingannare con
accuratezza scientifica la classe lavoratrice. In
quell’accordo le parti stipulanti, con vantaggi reciproci, si
unirono in un abbraccio osceno e si fusero in un’unica
entità indistinta.
Grande rilievo è dato alla contrattazione di secondo
livello, perché evidentemente quest’ultima
consente, da parte del fronte comune formato da Azienda e sindacati
stipulanti, un controllo più capillare sulle situazioni che
possono incidere sugli interessi primari dell’Azienda stessa.
Si legge infatti all’art.2:
“Le Parti stipulanti,
nel confermare la centralità della contrattazione di secondo
livello, [...] s’impegnano affinché le richieste
nella sede di contrattazione di secondo livello [...] siano conformi ai
rinvii stabiliti a livello nazionale.”
La procedura per lo svolgimento delle trattative è stata
studiata in modo tale da far prevalere la volontà
dell’Azienda. I negoziati hanno una durata prestabilita. Non
sono ammesse iniziative di lotta durante i negoziati stessi. Nel caso
in cui non venga raggiunto un accordo (ipotesi poco probabile, visto
che finora i sindacati stipulanti hanno sempre firmato tutto, senza
battere ciglio e senza badare alle conseguenze negative per i
lavoratori), l’Azienda può ugualmente mettere in
atto le proprie decisioni.
Ad esempio, in caso di “riorganizzazione e/o ristrutturazione
e/o trasformazione aziendale” con conseguenti
“processi di mobilità collettiva”,
l’art.2 del contratto prevede che:
“L’Azienda
fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL,
una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data
dell’avvio del confronto [...]. Detto confronto negoziale si
esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi,
comprensivi del sabato, successivi alla data fissata
dall’Azienda per il primo incontro, durante i quali
l’Azienda non darà luogo all’attuazione
dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione
diretta.” Se il predetto confronto non avrà esito
positivo “le Parti assumeranno le proprie autonome
determinazioni [...].”
Sembra poco probabile che un negoziato non abbia un esito positivo, ma
qualora tale ipotesi si verificasse, è prevedibile che i
sindacati firmatari non faranno nulla di determinante per fermare
l’Azienda prima che essa metta in atto le proprie decisioni.
Il contratto prevede procedure analoghe per tutti i temi che siano
oggetto di negoziati e per tutti i livelli di contrattazione. Sembra
che i rappresentanti aziendali abbiano solo il dovere di informare le
Oo.ss. firmatarie riguardo ai progetti che l’Azienda ha
intenzione di attuare, dopodiché i progetti stessi devono
essere realizzati senza che alcuno ne ostacoli l’esecuzione.
S’intuisce che i dirigenti non tollerano che le proprie
decisioni siano messe in discussione. Una volta fornita
l’informazione in modo chiaro e completo essi si sentono
sollevati da qualsiasi responsabilità sia di ordine
giuridico che morale. Si sentono in regola persino sul piano umano.
Poi, magari, i sindacalisti non trasferiscono tempestivamente tutta
questa informazione ai loro iscritti. Gliene parlano soltanto a cose
fatte. Finora è avvenuto così ed è
presumibile che le volpi di turno non perderanno il vizio.
A proposito dell’informazione, all’art.5 si legge:
“In relazione a
quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti,
nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento
qualificante da perseguire a diversi livelli [consenso
è un modo eufemistico per dire assoggettamento al volere di
chi pretende di comandare, nda],
convengono
di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di
arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di
conoscenza.”. L’art.5 prosegue
illustrando in dettaglio gli argomenti, le modalità, i tempi
e i destinatari di tale informativa. Nell’espletamento di
questi procedimenti gli stipulanti il contratto hanno introdotto il
meccanismo del silenzio – assenso, sempre più di
moda in questi ultimi tempi:
“[...] La conclusione di detto procedimento si intende
altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta
di cui sopra [la richiesta di consultazione che i sindacati possono
presentare all’Azienda entro 5 giorni dal ricevimento
dell’informativa, nda]”.
Una altra parola d’ordine (oltre a
“costruzione di un contratto di settore”,
“regolamentazione”,
“leadership”, “sviluppo”,
“concertazione”, “regole certe e
condivise”, “consenso”,
“informazione”, “qualità del
lavoro”, ecc., ecc.) lanciata congiuntamente dal gatto e
dalla volpe della situazione (Azienda e Oo.ss. stipulanti) è
“partecipazione”.
Come al solito con una parola dal significato apparentemente positivo,
si vogliono mascherare intenzioni tutt’altro che benefiche.
“Partecipazione” significa, sempre in un linguaggio
non mistificante, spingere i lavoratori a condividere valori che non li
riguardano, farli prendere parte alla difesa di interessi che non sono
loro propri. Gli oppressori vogliono che i lavoratori partecipino alla
costruzione delle proprie catene. Vogliono assoggettarli al proprio
volere con la persuasione, oltre che con la forza, perché
quest’ultima, com’è noto, in molte
circostanze non dà buoni risultati. È proprio
questo il significato velato dell’art.6:
“[...] le Parti
stipulanti assumono la partecipazione [...] quale metodo per il
miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del
clima interno, nonché per la condivisione degli obiettivi di
sviluppo dell’Azienda e di prevenzione del
conflitto.”
“In tale
contesto, le Parti convengono di consolidare e sviluppare le
attività dell’Osservatorio Paritetico Nazionale,
dell’Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione
professionale, dei Comitati per le Pari Opportunità e degli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,
allo scopo di favorire la costruzione di una consapevole partecipazione
dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto sia
all’interno che all’esterno dell’Azienda,
nel condiviso presupposto che l’integrazione e la
collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza
aziendali e determinino un miglioramento complessivo della
qualità del lavoro.”.
La parte successiva del predetto articolo è dedicata alla
descrizione degli organismi citati nel secondo comma: Osservatorio
Paritetico Nazionale, Ente Bilaterale per la formazione e
riqualificazione professionale, Comitato nazionale e Comitati regionali
per le pari opportunità, Organismi paritetici per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Se tutti questi organismi non
bastassero, l’Osservatorio Paritetico può
deliberare: “[...] la costituzione di un apposito organismo
che, [...], abbia il compito di monitorare lo stato di realizzazione ed
avanzamento dei principali progetti di sviluppo.”.
L’esistenza di tanti organismi e la possibilità di
costituirne eventualmente altri, è una mania diffusa
ovunque, ma in Italia assume le caratteristiche di
un’epidemia. La loro effettiva utilità sarebbe
tutta da dimostrare. In genere servono ad accontentare amici e
raccomandati o a premiare i fedeli di un sindacato o di un partito.
Nell’ambito più vasto delle aziende pubbliche, un
posto in un consiglio di amministrazione è una specie di
premio o soluzione alternativa per trombati. I politici e gli
amministratori, quando la loro carriera è in declino,
entrano a far parte del consiglio d’amministrazione di
qualche ente o azienda pubblica come Enea, Consip, Cnel, Sviluppo
Italia, Sogin e, perché no, Poste Italiane. Nel CdA di Poste
Italiane ci sono 11 consiglieri, anche se ne basterebbero meno. Ci sono
molti “ex”: un ex parlamentare, un ex deputato, un
ex assessore, un ex sindaco, ecc.. Le fortune di questi
“ex” erano finite, ma il partito a cui sono fedeli
ha trovato per loro un posto dove non si sentano emarginati e
continuino a percepire una buona busta paga. In Azienda, analogamente,
vengono creati comitati, enti bilaterali e organismi paritetici vari,
il cui scopo non dichiarato è probabilmente quello di
regalare agli amici periodi retribuiti di attività
ricreativa fuori dal luogo di lavoro. Un accenno a parte merita il
Comitato per le Pari Opportunità. Non si vuole certo
ironizzare sulla causa sacrosanta della parità dei diritti
tra uomo e donna, ma l’istituzione del Comitato Nazionale e
dei Comitati regionali per le Pari Opportunità alle Poste,
dove la stragrande maggioranza del Personale è di sesso
femminile, è veramente paradossale. È come se si
istituisse un Comitato per la Ricerca Scientifica al CNR.
All’articolo successivo (l’art.7) il ruolo delle
R.S.U. è stato sminuito rispetto ai contratti precedenti.
Non ce ne sarebbe stato bisogno, perché in molte strutture
aziendali le R.S.U. non hanno svolto attività. Nella
composizione delle Delegazioni Sindacali a livello regionale, non
è fissato il numero massimo dei dirigenti sindacali
territoriali delle Oo.ss. firmatarie del contratto, mentre è
indicato quello dei dirigenti delle R.S.U.. Ad esempio:
“per le
Regioni: E. Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte,
Lazio, Lombardia, [la delegazione sindacale è
costituita]
dalle
strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL [non è specificato il numero massimo di
dirigenti di tali strutture, nda],
unitamente
ad un numero massimo di 15 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione
interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente
ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna
Organizzazione;”.
È evidente l’intento di far prevalere nelle
Delegazioni Sindacali le organizzazioni che sappiano come arginare
l’eventuale malcontento e la protesta dei lavoratori e
impedire, qualora ce ne fosse bisogno, che gruppi “non
allineati” spostino il confronto con l’Azienda su
un piano non concertativo.
Il capitolo successivo parla dei diritti sindacali. È da
notare come in questo capitolo ci si preoccupi di far sì che
l’assemblea si svolga in modo da evitare disagi alla
clientela. Viene anche precisato che l’accesso dei dirigenti
sindacali nei luoghi di lavoro non deve turbare lo svolgimento del
lavoro stesso. Si legge in
fatti
all’art.9: “Nel pieno esercizio e nella piena
attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima
sarà teso ad evitare disagio alla clientela [...]”.
E più avanti allo stesso articolo:
“Negli uffici che
svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel
caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino
una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico
verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla
clientela.”
“[...] i
dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra
assemblea indetta anche in altri uffici.”
Inoltre, all’art.14:
“I dirigenti
delle R.S.U., nonché i dirigenti nazionali e territoriali
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL potranno
accedere, durante l’orario di lavoro, nei luoghi in cui si
svolge l’attività lavorativa nell’ambito
dell’Unità Produttiva, nel rispetto di
modalità che non pregiudichino l’ordinario
svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche
organizzative della Società stessa.”.
L’Azienda e i sindacati che la spalleggiano si preoccupano
dei disagi che le assemblee dei lavoratori potrebbero procurare alla
clientela e manifestano anche una notevole apprensione per le
“modalità” con cui i dirigenti sindacali
potrebbero accedere ai luoghi dove si svolge
l’attività lavorativa, perché
ciò potrebbe pregiudicare “l’ordinario
svolgimento del lavoro”. Se questi signori fossero coerenti,
allora si preoccuperebbero anche del disagio procurato alla clientela
dalle code interminabili e dalle attese lunghissime agli sportelli,
dalle apparecchiature lente e spesso difettose, dalle procedure
informatiche e manuali lunghe e contorte, dalle normative incoerenti,
dai mezzi inadeguati alla mole e al tipo di lavoro, ecc..
Così come si dovrebbero preoccupare del pregiudizio recato
dalle medesime cause all’ordinario svolgimento del lavoro. Ma
costoro sono interessati soprattutto al proprio potere e ai propri
privilegi e benefici economici. Per loro l’Azienda va bene -
e tutto va bene -, quando i loro tre parametri preferiti (potere,
privilegi e benefici economici) sono in crescita.
Il successivo capitolo del contratto è dedicato alla
"disciplina del rapporto
di lavoro". Dati i tempi che corrono, in questo capitolo
è dato ampio spazio al lavoro a tempo determinato,
cioè al lavoro precario. È un argomento che
necessiterebbe di una trattazione a parte, più approfondita
di quanto sia possibile nel presente articolo. Qui è
sufficiente dire che il lavoro precario rientra in quel complesso di
misure adottate dal padronato per compensare la tendenziale riduzione
dei profitti, dovuta alle contraddizioni intime del sistema
capitalistico. Luciano Gallino, Professore emerito di Sociologia
all’Università di Torino, spiega molto bene il
fenomeno del lavoro precario nel suo libro Italia in frantumi:
“Ora accade
che da diversi anni nella maggior parte delle regioni italiane due
terzi, in media, di coloro che cercano un lavoro alle dipendenze di
un’impresa o di un ente della pubblica amministrazione lo
trovano soltanto se accettano un contratto che non soltanto
è di durata determinata, ma è sovente di durata
breve, da pochi giorni ad alcuni mesi. [...] Tranne una minoranza [...]
nessuno gradisce i contratti di pochi mesi o meno. Ma viene loro
spiegato che la globalizzazione, e le sfide alla
competitività che da essa provengono, esigono lavoratori
flessibili, nel senso che debbono sapersi adattare alle esigenze delle
imprese e dei loro mercati. Questi sono diventati imprevedibili: dunque
le imprese debbono essere poste in condizione di prevedere con certezza
che se la domanda sale esse possono assumere lavoratori senza paventare
di doverli poi tenere a lungo sul libro paga, mentre se la medesima
scende sono autorizzate a mandarli a casa nel giro di giorni o
settimane. È questa la preminente funzione economica dei
contratti di durata determinata, [...]. Negli articoli qui raccolti ho
ricordato alcuni dei costi che essa [la precarietà] impone
agli individui e alle famiglie. [...]. Tra simili costi spicca la
difficoltà di progettarsi una vita, perché un
lavoro perennemente instabile non si addice a rapporti sociali stabili,
né all’aver figli o al comprar casa. Ma anche la
violazione di tutte le sicurezze che secondo la pur moderata
Organizzazione sociale del Lavoro definiscono il lavoro decente, a
cominciare dalla sicurezza dell’occupazione, del reddito,
della formazione professionale. La prolungata permanenza dei figli in
famiglia, ultimo baluardo della sicurezza, sin quasi alla mezza
età. Nonché il rischio di ricevere una pensione
miseranda, causa la forzata scarsità dei contributi che si
sono versati a un ente previdenziale o a un fondo pensione.”
Una novità di questo contratto –
volta anch’essa a rendere i lavoratori più
flessibili – è la possibilità che
l’Azienda ha d’introdurre, nei casi in cui
sussistano particolari esigenze “tecniche” o
“organizzative”, un
orario
“multiperiodale”. Al lavoratore
può essere chiesto di effettuare un orario che va da un
massimo di 9 ore giornaliere e 42 settimanali ad un minimo di 4 ore
giornaliere e 30 settimanali. La durata media dell’orario di
lavoro effettuato dal lavoratore nell’arco di quattro mesi
deve essere pari a quella prevista dall’art.31 del Ccnl (36
ore settimanali). Anche questa norma, insieme a tante altre vecchie e
nuove, sta a significare che le esigenze dell’Azienda vengono
messe al primo posto, mentre quelle dei lavoratori passano in
second’ordine o addirittura non contano nulla.
Altra novità di questo contratto:
2 dei giorni di ferie
complessivamente spettanti sono stati trasformati in ore di permesso
retribuito. Le ore di permesso non fruite entro l’anno
saranno liquidate entro il mese di marzo dell’anno
successivo. Finora la monetizzazione delle ferie – esclusi
alcuni casi particolari - era vietata. Con questo artificio, invece, 2
giorni di ferie possono essere monetizzati.
Il resto della parte normativa non presenta novità di
rilievo rispetto ai precedenti contratti e ogni dipendente ne conosce
più o meno in dettaglio il contenuto. La
parte economica
del Ccnl, poi, non ha bisogno di commenti, poiché le cifre
parlano da sé. C’è da osservare
comunque che per la prima volta la predetta parte economica ha una
durata triennale, mentre in tutti i contratti precedenti era biennale.
Anche il tanto citato Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993
stabiliva che (parole testuali): “Il CCNL ha durata
quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia
retributiva.”.
A conclusione di quest’analisi si può affermare
che i rapporti di forza tra capitale e lavoro sono già da
molti anni sempre più sfavorevoli nei confronti del lavoro
stesso. Il contenuto del nuovo contratto per i dipendenti di Poste
Italiane è uno dei tanti segnali di tale disfatta. La
ripresa della lotta per la difesa effettiva dei diritti della classe
lavoratrice e per la sua emancipazione, può passare
solamente attraverso la separazione dei lavoratori stessi da quei
sindacati che li tengono imbrigliati agl’interessi del
padronato. Negli anni futuri le sorti dei lavoratori potranno
migliorare nella misura in cui rifiuteranno di farsi rappresentare dai
predetti sindacati e si organizzeranno scegliendo altre strade.
Lettera firmata