POSTE CONDANNATE: ANTISINDACALE SANZIONARE I LAVORATORI SCIOPERANTI



- IL GIUDICE DEL LAVORO CONSIDERA LESIVO DEL DIRITTO DI SCIOPERO IL COMPORTAMENTO DELLE POSTE CHE AVEVANO SOSPESO DAL LAVORO UNA PORTALETTERE DOPO CHE AVEVA ADERITO AD UNO SCIOPERO DEI COBAS -


Con sentenza pubblicata il 18 Luglio 2007, il Tribunale di Firenze accoglie favorevolmente il ricorso presentato dallo Slai-Cobas ed intima a Poste Italiane Spa di cessare il comportamento antisindacale e revocare la sanzione di sei giorni di sospensione inflitta ad una lavoratrice.

La causa, avviata con le procedure previste dall’Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori da parte del sindacato Slai-Cobas, difeso dagli avvocati Andrea Danilo Conte, Guido Mainetti e Letizia Martini, si riferisce ad una vicenda iniziata alcuni mesi fa.
Sabrina, portalettere dell’ufficio di Novoli, si era vista comminare una sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal lavoro per non aver recapitato 11 kg. di stampe successivamente alla sua partecipazione allo sciopero dei sindacati di base Cobas lo scorso 17 Novembre.
Immediate furono le reazioni da parte dello Slai-Cobas, tra i promotori dello sciopero, dei colleghi di lavoro che raccolsero oltre 700 firme di solidarietà, di alcuni organi istituzionali come il Consiglio Provinciale di Firenze che approvò una mozione. Ampio fu anche il risalto dato dalla stampa alla vicenda.
Poste Italiane ha respinto la richiesta di ritiro della sanzione pervenuta da più parti.
Da qui la vicenda legale.

Il Giudice del lavoro ha sostenuto, innanzi tutto, la legittimità del sindacato Slai-Cobas ad agire a difesa della tutela del diritto di sciopero e della lavoratrice, riconoscendone i requisiti di diffusione ed attività generale.
Ha inoltre rilevato “che il comportamento aziendale concretizzatosi nel sanzionare il mancato esaurimento – nei tempi ordinariamente previsti per il recapito – dell’arretrato fisiologicamente dovuto al giorno di sciopero integra condotta antisindacale. Tale comportamento – seguito all’imposizione al lavoratore di un maggior carico di lavoro nell’ambito dell’orario contrattuale con conseguente intensificazione dei ritmi di lavoro ai fini di tale recupero – comportava infatti che gli effetti pregiudizievoli dello sciopero sul piano dell’organizzazione del lavoro ricadessero esclusivamente sul lavoratore non valutando poi adeguatamente tale circostanza in sede disciplinare e pertanto così coartando oggettivamente la libertà di adesione allo sciopero attraverso la configurazione e la sanzione di un ingiustificato inadempimento della lavoratrice.
Tanto comporta la palese antisindacalità della condotta aziendale posta in essere con la conseguente pronuncia di cui in dispositivo.”

Il Tribunale condanna quindi Poste Italiane Spa a cessare il comportamento antisindacale, revocare la sanzione inflitta a Sabrina e pagare le spese processuali e legali.
Lo Slai-Cobas si dichiara molto soddisfatto della sentenza che finalmente ripristina il diritto di sciopero in un settore, quello del recapito, nel quale le pretese aziendali dell’”azzeramento” della posta anche a seguito di uno sciopero rischiavano di scoraggiare i lavoratori alla propria adesione.

Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi mesi, in varie forme, hanno voluto esprimere il proprio interesse, sostegno e solidarietà a Sabrina e voluto difendere un diritto irrinunciabile quale il diritto di sciopero.

SLAI COBAS
Coordinamento Provinciale di Firenze
Via Galliano 107 – 50144 FIRENZE

Firenze, 19 Luglio 2007






laRepubblica - 20 luglio 2007



ilFirenze - 20 luglio 2007



ilManifesto - 20 luglio 2007