POSTE CONDANNATE: ANTISINDACALE SANZIONARE I LAVORATORI SCIOPERANTI
- IL GIUDICE DEL LAVORO CONSIDERA LESIVO DEL DIRITTO DI SCIOPERO IL
COMPORTAMENTO DELLE POSTE CHE AVEVANO SOSPESO DAL LAVORO UNA
PORTALETTERE DOPO CHE AVEVA ADERITO AD UNO SCIOPERO DEI COBAS -
Con sentenza pubblicata il 18 Luglio 2007, il Tribunale di Firenze
accoglie favorevolmente il ricorso presentato dallo Slai-Cobas ed
intima a Poste Italiane Spa di cessare il comportamento antisindacale e
revocare la sanzione di sei giorni di sospensione inflitta ad una
lavoratrice.
La causa, avviata con le procedure previste dall’Art. 28 dello
Statuto dei Lavoratori da parte del sindacato Slai-Cobas, difeso dagli
avvocati Andrea Danilo Conte, Guido Mainetti e Letizia Martini, si
riferisce ad una vicenda iniziata alcuni mesi fa.
Sabrina, portalettere dell’ufficio di Novoli, si era vista
comminare una sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal
lavoro per non aver recapitato 11 kg. di stampe successivamente alla
sua partecipazione allo sciopero dei sindacati di base Cobas lo scorso
17 Novembre.
Immediate furono le reazioni da parte dello Slai-Cobas, tra i promotori
dello sciopero, dei colleghi di lavoro che raccolsero oltre 700 firme
di solidarietà, di alcuni organi istituzionali come il Consiglio
Provinciale di Firenze che approvò una mozione. Ampio fu anche
il risalto dato dalla stampa alla vicenda.
Poste Italiane ha respinto la richiesta di ritiro della sanzione pervenuta da più parti.
Da qui la vicenda legale.
Il Giudice del lavoro ha sostenuto, innanzi tutto, la
legittimità del sindacato Slai-Cobas ad agire a difesa della
tutela del diritto di sciopero e della lavoratrice, riconoscendone i
requisiti di diffusione ed attività generale.
Ha inoltre rilevato
“che
il comportamento aziendale concretizzatosi nel sanzionare il mancato
esaurimento – nei tempi ordinariamente previsti per il recapito
– dell’arretrato fisiologicamente dovuto al giorno di
sciopero integra condotta antisindacale. Tale comportamento –
seguito all’imposizione al lavoratore di un maggior carico di
lavoro nell’ambito dell’orario contrattuale con conseguente
intensificazione dei ritmi di lavoro ai fini di tale recupero –
comportava infatti che gli effetti pregiudizievoli dello sciopero sul
piano dell’organizzazione del lavoro ricadessero esclusivamente
sul lavoratore non valutando poi adeguatamente tale circostanza in sede
disciplinare e pertanto così coartando oggettivamente la
libertà di adesione allo sciopero attraverso la configurazione e
la sanzione di un ingiustificato inadempimento della lavoratrice.
Tanto comporta la
palese antisindacalità della condotta aziendale posta in essere
con la conseguente pronuncia di cui in dispositivo.”
Il Tribunale condanna quindi Poste Italiane Spa a cessare il
comportamento antisindacale, revocare la sanzione inflitta a Sabrina e
pagare le spese processuali e legali.
Lo Slai-Cobas si dichiara molto soddisfatto della sentenza che
finalmente ripristina il diritto di sciopero in un settore, quello del
recapito, nel quale le pretese aziendali
dell’”azzeramento” della posta anche a seguito di uno
sciopero rischiavano di scoraggiare i lavoratori alla propria adesione.
Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che in
questi mesi, in varie forme, hanno voluto esprimere il proprio
interesse, sostegno e solidarietà a Sabrina e voluto difendere
un diritto irrinunciabile quale il diritto di sciopero.
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SLAI COBAS
Coordinamento Provinciale di Firenze
Via Galliano 107 – 50144 FIRENZE
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Firenze, 19 Luglio 2007
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