TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Cron. 5594
Il Giudice del lavoro
decidendo sul ricorso proposto da T.A. contro Poste Italiane e sciogliendo la riserva in atti, rileva quanto segue.
A) Nelle forme del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la ricorrente ha allegato di essere dipendente della società convenuta fin dal 1°.6.2001, assunta in forza di un contratto a tempo determinato, del quale ella aveva fatto valere giudizialmente la nullità, limitatamente alla clausola appositiva del termine, ottenendo una sentenza a lei favorevole di questo Tribunale (in quanto dichiarativa della nullità della pattuizione de qua e della conseguente esistenza in atto inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'originaria assunzione di T.)
All'esito del giudizio di primo grado - ancora secondo la prospettazione del ricorso - Poste aveva dato esecuzione alla sentenza assegnando all'attrice quale sede di lavoro l'ufficio di Prato, ove la stessa aveva eseguito la propria prestazione a partire dal 15.11.2002.
Da detta sede T. aveva chiesto di essere trasferita partecipando, nel marzo 2006, ad un bando indetto dall'azienda per la mobilità volontaria nell'ambito del servizio di recapito (cui la lavoratrice era addetta), classificandosi, nella graduatoria a tal fine formata, quarta quanto alle domande dirette alla provincia di Pisa.
Utile detta collocazione ai fini del richiesto trasferimento, la variazione del luogo di esecuzione della prestazione era stata comunicata dalla società alla ricorrente il 7.8.2006, in tale data essendole ordinato di assumere servizio "con decorrenza immediata" presso l'ufficio di Crespina cui era stata destinata.
In fatto peraltro all'ordine non seguiva l'effettiva adibizione di T. all'ufficio de quo, la lavoratrice trovandosi nell'agosto 2006 in astensione obbligatoria.
All'atto di riprendere servizio il 2.10.2006 presso l'ufficio di destinazione la ricorrente, secondo le sue difese, avrebbe avuto notizia della diversa disposizione datoriale che la rassegnava all'ufficio di Prato, il disposto trasferimento non dovendo più avvenire per volontà di Poste.
Assumeva in contrario la difesa attrice il buon diritto di T. alla già disposta assegnazione all'ufficio di Crespina, argomentando altresì il rischio di un danno irreparabile che la posizione giuridica cautelanda avrebbe corso nel tempo necessario ad ottenerne la tutela in via ordinaria, attesa la distanza tra l'ufficio di Prato ed il luogo di residenza dell'attrice e della sua famiglia, che la avrebbe precluso l'adempimento dei propri doveri parentali in confronto della figlia neonata.
Chiedeva, quindi, ordinarsi alla convenuta "di ammettere senza indugio T. A. a svolgere la propria attività lavorativa di addetta al recapito presso l'ufficio di Crespina, con ogni altro conseguente provvedimento".
Costituitosi il contraddittorio, resisteva la convenuta eccependo pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, e nel merito l'insussistenza di entrambi i presupposti della richiesta cautela.
In punto di fumus boni iuris rilevava in particolare la resistente come il bando di mobilità cui la ricorrente aveva partecipato fosse riservato ai soli dipendenti a tempo indeterminato di Poste, tali per espressa previsione del bando medesimo dovendosi qualificare coloro che fossero stati originariamente assunti a tempo indeterminato, avessero ottenuto giudizialmente l'accertamento della nullità della clausola appositiva del termine, purché la relativa decisione fosse divenuta definitiva, ovvero i lavoratori i quali avessero aderito alla proposta transattiva convenuta dalla società con i sindacati nel gennaio 2006.
In nessuna di dette categoria avrebbe potuto collocarsi T., originariamente assunta a termine e parte con la società di un giudizio che, dopo due gradi favorevoli alle ragioni della lavoratrice, era attualmente pendente in Cassazione.
Di qui l'insussistenza del diritto al richiesto trasferimento e la legittimità della disposizione datoriale di non darvi corso.
Negata comunque anche l'esistenza del dedotto periculm in mora, la società concludeva, in tesi per una pronuncia declinatoria della competenza territoriale di questo giudice in favore del Tribunale di Prato ovvero di quello di Roma e nel merito per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione ed interrogata liberamente l'attrice, all'udienza indicata in atti i difensori discutevano ed il giudice si riservava la decisione.
B) Deve, innanzi tutto, esaminarsi, per il suo carattere eventualmente assorbente la proposta eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Essa è infondata per due concorrenti motivi ciascuno ex se sufficiente a giustificarne la reizione.
Ed invero, pare innanzi tutto alla decidente che la causa sia stata correttamente radicata davanti al Tribunale di Pisa, nella relativa circoscrizione essendo sorto il rapporto inter partes.
In proposito, infatti, è del tutto pacifico (e comunque documentato dalla pronuncia doc. 1 dell'attrice) come la nullità della clausola appositiva del termine al contratto inter partes sia stata pronunciata da questo Tribunale senza che la convenuta abbia mosso alcuna eccezione alla sua competenza territoriale.
Dal che, pacifico avere la società sede in Roma, deve necessariamente desumersi essere stata giustificata la competenza del Tribunale di Pisa alternativamente dal foro della dipendenza (di assegnazione della lavoratrice) o da quello del contratto.
Risulta peraltro già dalle difese di Poste (cfr. terzo capoverso pag. 2 della memoria, nel quale il luogo di conclusione del contratto è identificato con l'ufficio di assegnazione della ricorrente), e corrisponde del resto alla prassi negoziale di essa società, come ben nota all'ufficio, come contratti della natura di quello sottoscritto dalla ricorrente siano conclusi in sede locale, così il luogo di conclusione del negozio coincidendo normalmente con quello della sua esecuzione.
Nella specie allora, evidentemente assegnata la ricorrente al momento della originaria assunzione alla filiale di Pisa (non avendo la società mosso alcuna contestazione alla competenza di questo Tribunale a fronte dell'actio nullitatis proposta dalla lavoratrice), viste le difese di Poste (in punto di identità tra luogo di assunzione e luogo di esecuzione della prestazione) ed in assenza di elementi in contrario, deve ritenersi che il rapporto negoziale inter partes sia pure sorto in Pisa.
Né ha alcun rilievo in contrario la circostanza che la lavoratrice, all'esito del giudizio di primo grado, sia stata destinata all'ufficio di Prato, la relazione contrattuale tra le parti essendo con tutta evidenza sorta con la stipulazione dell'originario contratto (apparentemente) a termine, rispetto al quale solo deve, quindi, apprezzarsi il foro del contratto.
Vale peraltro la pena di rilevare come anche altrimenti l'eccezione sia infondata.
E', infatti, del tutto pacifico che, a fronte della richiesta di T. di partecipazione al bando di mobilità volontaria indetto dall'azienda nel marzo 2006, la società abbia in effetti disposto il trasferimento dell'attrice presso l'ufficio di Crespina con decorrenza dal 7.8.2006, la disposizione non essendo stata materialmente eseguita solo per l'impossibilità dell'attrice a rendere la propria prestazione (trovandosi la stessa in astensione obbligatoria per maternità nell'agosto 2006).
Ne segue che, disposto e comunicato alla destinataria l'atto di esercizio dello jus variandi, esso deve ritenersi idoneo a determinare immediatamente (atteso il contenuto della disposizione datoriale recante un ordine di pronta esecuzione, in concreto rimasto temporaneamente ineseguito solo per fatto della lavoratrice) l'assegnazione di T. all'ufficio di destinazione (ricompreso nella circoscrizione di questo Tribunale), così la successiva determinazione datoriale di non consentire la ripresa dell'esecuzione della prestazione della ricorrente presso detto ufficio dovendo di necessità qualificarsi come un nuovo e diverso atto di esercizio dei poteri datoriali (seppure diretto a porre nel nulla la precedente manifestazione di volontà).
Con la conseguenza che, come correttamente prospettato dalla difesa attrice, la presentea azione appare volta a contrastare una tale successiva determinazione e ad ottenere invece l'effettiva esecuzione del primo ordine, in forza del quale la ricorrente già doveva dirsi assegnata all'ufficio di Crespina.
Ad una simile ricostruzione segue di necessità, per quanto qui interessa, l'individuazione del foro della dipendenza di assegnazione della lavoratrice in relazione all'ufficio al quale la stessa era effettivamente già assegnata al momento del secondo disposto trasferimento, che si assume illegittimo, e quindi in relazione all'ufficio di Crespina.
Anche per tale motivo dovendo, quindi, concludersi per la competenza territoriale di questo Tribunale.
B) Nel merito deve ritenersi l'esistenza del dedotto periculum in mora.
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dall'attrice la sua attuale condizione di madre di una bambina neonata (...), circostanza questa obiettivamente incidente sulla gravità ed ampiezza dei suoi doveri parentali rispetto alla condizione già esistente al momento dell'assegnazione della lavoratrice alla sede di Prato (epoca alla quale T., secondo le sue dichiarazioni non contestate, era madre di un solo figlio, allora dell'età di due anni).
E non può dubitarsi come l'assegnazione di una sede di lavoro quale quella di Prato sia idonea a compromettere significativamente l'adempimento da parte della ricorrente di detti doveri, la distanza tra il luogo di residenza e la sede di lavoro essendo effettivamente copribile con i mezzi pubblici in un tempo non inferiore a quello indicato in ricorso (due ore per l'andata e due ore per il ritorno), rilevato come il solo tempo di percorrenza non risulti minore di un ora e trenta minuti per ciascuna tratta (come agevolmente desumibile dalla consultazione di un orario ferroviario).
In tal modo considerata anche l'articolazione dell'orario nel servizio di recapito cui la ricorrente è addetta, il tempo imposto dal lavoro occupando in maniera particolarmente ampia e peculiare, in ragione del luogo di assegnazione della lavoratrice, il tempo di vita della stessa e comprimendo obiettivamente la sua possibilità di provvedere al lavoro di cura della figlia in un momento di sua particolare necessità.
E' poi di tutta evidenza come l'impossibilità o la grave difficoltà di adempiere a doveri a contenuto non patrimoniale quali quelli parentali determini un pericolo di danno non riparabile con gli ordinari strumenti risarcitori, come tale legittimamente evitabile a mezzo del ricorso alla tutela d'urgenza.
C) Ritenuta per detti motivi l'esistenza del dedotto periculum in mora, quanto al fumus boni iuris i fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici o comunque risultano documentalmente.
E' incontestato, infatti, che la ricorrente sia attualmente parte con Poste di un giudizio, definitosi favorevolmente per la lavoratrice nei due gradi di merito e pendente in Cassazione, avente ad oggetto l'accertamento della nullità della clausola appositiva del termine al contratto concluso inter partes.
E non definitiva allo stato la decisione de qua, il contenzioso in essere tra le parti non è stato neppure definito transattivamente, T. non avendo sottoscritto, nel termine per ciò assegnato, l'accordo del 13.1.2006 oggetto di un'intesa tra la società ed i sindacati del lavoratori.
Risulta poi dal bando di mobilità cui la ricorrente ha partecipato come i detti trasferimenti fossero riservati ai soli lavoratori che fossero dipendenti di Poste a tempo indeterminato, per essere stato il loro contratto originariamente concluso con un simile regolamento, ovvero per essere divenuta definitiva la decisione giudiziale relativa alla nullità della clausola appositiva del termine al contratto in ipotesi concluso dalle parti, oppure infine per avere il lavoratore, originariamente assunto a termine, raggiunto con la società una conciliazione formalizzata sul modello previsto dall'accordo sindacale 13.1.2006 (contenente la previsione della rinuncia da parte dei lavoratori contraenti all'azione giudiziaria diretta all'accertamento della nullità del termine e ad ogni ulteriore diritto connesso alla fase del rapporto anteriore alla sottoscrizione del verbale, l'accettazione di una anzianità convenzionale e della sede di lavoro disposta dalla società, e la restituzione di ogni importo ricevuto da Poste in esecuzione delle decisioni giudiziali per i periodi non lavorati, a fronte di dette condotte la datrice accettando "il consolidamento dei rapporti di lavoro").
Ciò posto in fatto, assume la difesa della convenuta la legittimità di una tale limitazione dell'accesso alla mobilità interna in ragione dell'interesse datoriale ad una stabile configurazione dei propri organici sul territorio, che sarebbe pregiudicata dall'esecuzione dei trasferimenti in favore di lavoratori il cui rapporto negoziale non fosse già affermato definitivamente come a tempo indeterminato.
L'argomentazione non è condivisibile.
L'obiettiva rilevanza di un tale interesse non giustifica infatti ex se l'adozione di qualsiasi strumento astrattamente idoneo a perseguirlo, l'interesse datoriale alla migliore organizzazione d'impresa (come liberamente apprezzata dall'imprenditore) dovendo di necessità contemperarsi, al pari della generalità delle posizioni giuridiche di vantaggio, con gli interessi degli altri soggetti potenzialmente coinvolti dalle decisioni imprenditoriali, secondo modelli di regolamento previsto dalla legge, o eventualmente imposti dalla gerarchia dei valori costituzionali.
Ora, nella specie pare alla decidente indubitabile che la determinazione datoriale di limitare l'accesso alla mobilità escludendovi i lavoratori controparti con l'azienda in procedimenti giudiziari e che non abbiano inteso definirli, persegua l'interesse datoriale subordinando l'adozione di modalità di svolgimento del rapporto desiderabili per i lavoratori alla rinuncia, da parte loro, a far valere i loro affermati diritti davanti all'autorità giudiziaria, così la forma dell'esercizio dei poteri datoriali ponendosi in irrimediabile contrasto con il diritto di azione garantito a tutti i cittadini dall'art. 24 Cost., la norma costituzionale rappresentando quindi il limite necessario dell'agire imprenditoriale anche a tutela di propri legittimi interessi.
Ed una tale conclusione si impone a fortiori nella specie, per non essere il contenuto dell'accordo alla cui sottoscrizione entro un termine dato Poste subordina l'accesso alla mobilità interna, in alcuna parte frutto di una trattativa individuale, esso corrispondendo ad un modello predefinito della società e non ulteriormente negoziabile, così al lavoratore non dandosi altra alternativa che l'esclusione dalla mobilità o la rinuncia, nella misura e nelle forme dalla società pretese, a diritti già a lui riconosciuti dall'autorità giudiziaria.
Né in contrario vale il fatto che l'ipotesi di accordo sia il frutto di una precedente trattativa sindacale, essendo del tutto pacifica l'insussistenza di una rappresentanza sostanziale dei lavoratori in capo alle associazioni sindacali stipulanti nella specie (per avere l'accordo ad oggetto diritti individuali dei lavoratori acquisiti, almeno allo stato, al loro patrimonio a mezzo di decisioni giudiziali), e come del resto ben chiaro alle stesse parti stipulanti l'intesa 13.1.2006, così l'esistenza di quella intesa non escludendo esser il contenuto dell'accordo transattivi, quanto alla posizione dei singoli lavoratori, completamente eterodeterminato e non negoziabile.
Ancora, infine, del tutto irrilevante che (anche) la limitazione all'accesso alla mobilità contenuta nel bando sia stata oggetto di accordo sindacale (risalente al 30.3.2006), l'avvenuta negoziazione in sede collettiva non attribuendo alla clausola alcun potere di resistenza diverso ed ulteriore rispetto alla disposizione costituzionale con la quale essa si pone in contrasto, quel contrasto affettando piuttosto di nullità anche la previsione convenzionale limitativa dell'accesso alla mobilità dei lavoratori parti con l'azienda di controversie giudiziarie.
In ragione della nullità di detta clausola dell'accordo 30.3.2006 e della corrispondente disposizione del bando di mobilità volontaria del servizio di recapito, deve ritenersi che l'attrice sia in possesso di tutti i requisiti utili per l'accesso alla mobilità interna della quale ha fatto richiesta, così dovendosi affermare l'obbligo della convenuta di dare esecuzione al già disposto suo trasferimento presso l'ufficio di Crespina, ordinandosi a Poste di provvedere immediatamente a detto trasferimento.
Introdotto il giudizio in data successiva al 1°.3.2006 deve ritenersi l'attitudine del presente provvedimento a definire la controversia inter partes, così imponendosi anche la decisione in ordine alle spese di lite, alla rifusione delle quali (nella misura indicata in dispositivo) deve condannarsi la convenuta soccombente.
P.Q.M.
Visto l'art. 700 c.p.c., in accoglimento del ricorso ordina a Poste Italiane s.p.a. di disporre e dare esecuzione al trasferimento di T. A. presso l'ufficio postale di Crespina.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in E.500,00 per diritti e E.1.500,00 per onorari.
Si comunichi anche a mezzo fax.
Pisa, 18.12.2006
Il Giudice del Lavoro
Dr. Elisabetta Tarquini