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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMOSEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro di Bergamo, Dr.ssa Mariarosa Pipponzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1614/2000 R.G., promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 29 novembre 2000
Oggetto: sanzioni disciplinari
DA *** rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv.*** e dall'Avv.*** di Bergamo e presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo elett. domic., come da delega a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO Poste Italiane S.p.A. corrente in Roma, in persona del leg. rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.***, elett. domic.ta in Bergamo, ***, come da procura generale alle liti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 29 novembre 2000 *** ha chiesto che venissero dichiarate nulle o inefficaci le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto del 2 giugno 1999, del rimprovero verbale del 28 febbraio 2000, della multa di 4 ore del 2 maggio 2000 e della sospensione di un giorno del 24 luglio 2000 irrogate dalla Poste Italiane S.p.A. e la condanna della datrice di lavoro alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo, oltre interessi.
Il ricorrente ha esposto che:
- - era dipendente della società convenuta dall'anno 1988 ed era stato applicato, a partire dal 15 marzo 1999, presso la agenzia di ***, zona ***, in qualità di addetto al recapito;
- - in seguito al modello organizzativo c.d. delle areole, di cui allo accordo sindacale del 3 luglio 1998, si era trovato in numerose occasioni a svolgere le proprie mansioni sopperendo all'assenza di altri portalettere;
- - per effetto di tali sostituzioni, assolutamente e materialmente impossibili nei limiti del normale orario, aveva svolto lavoro straordinario, senza percepire la relativa retribuzione;
- - successivamente, attesa la politica aziendale che non intendeva riconoscere alcun compenso a titolo di lavoro straordinario in queste ipotesi, aveva chiesto espressamente ed ottenuto (nei casi in cui il servizio di copertura areola risultava impossibile nei limiti dell'orario normale) la autorizzazione ad espletare lavoro straordinario;
- - in conseguenza di tale legittimo comportamento le Poste Italiane S.p.A. avevano iniziato a perseguirlo con una serie di provvedimenti arbitrari assolutamente ingiustificati;
- - in particolare la sanzione del 2 giugno 1999 era formalmente nulla in quanto emessa in violazione della procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, trattandosi di contestazione riferita ad un comportamento assunto nel precedente mese di marzo, già contestato senza la successiva irrogazione di alcun provvedimento;
- - nel merito sia la citata sanzione che quelle successivamente irrogate del rimprovero verbale, della multa e della sospensione di un giorno erano fondate su identici presupposti: la datrice di lavoro gli aveva contestato un presunto rifiuto a svolgere le mansioni di recapito connesse al servizio di areola;
- - egli aveva replicato che non si era rifiutato di svolgere detta copertura ma si era limitato a chiedere al proprio dirigente la autorizzazione a svolgere lavoro straordinario;
- - nonostante detta autorizzazione la datrice gli aveva irrogato le sanzioni impugnata sul presupposto che la copertura del servizio areola era, per definizione, attività di lavoro ordinario;
- - peraltro la irrogazione delle sanzioni era del tutto incoerente con la autorizzazione concessa per espletare il lavoro straordinario.
La società Poste Italiane S.p.A., si è tempestivamente costituita in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato e domandando la reiezione del ricorso rilevando che:
- - nell'impresa vige un metodo per la valutazione della diligenza dei portalettere che si basa sul calcolo del tempo medio necessario ad una persona di media capacità per la consegna di un determinato numero di destinatari, individuati nell'ambito di una zona di recapito;
- - la prestazione oraria per la zona di recapito di ***, risultante dalla scheda di valutazione periodicamente aggiornata, indicava in un tempo inferiore alle sei ore per ciascun portalettere;
- - in particolare la prestazione oraria della zona di recapito attribuita al ricorrente era pari a 5,52 minuti nel '95 ed era ridotta a 5,37 minuti alla data del maggio 2001;
- - in virtù del sistema organizzativo in areole, in caso di assenza di un numero di operatori eccedenti la scorta, gli operatori presenti garantiscono il recapito giornaliero dell'intero corriere destinato all'interno dell'areola percependo un compenso di lire 60.000 suddiviso tra gli operatori che contribuiscono all'azzeramento;
- - la sanzione contestata in data 31 marzo 1999 atteneva alla zona del ricorrente che non era stato in grado di eseguire tutti i recapiti;
- - sin da tale occasione il ricorrente aveva replicato che la vastità della zona assegnatagli gli rendeva impossibile garantire la consegna di tutta la posta nell'orario ordinario;
- - al contrario, lo stesso direttore aveva evidenziato che il lavoro attribuito al *** non era affatto gravoso come dimostrava la circostanza che la precedente addetta non si era mai lamentata;
- - l'inadempimento del ricorrente aveva determinato diversi disguidi e costretto allo smaltimento della posta nel giorno successivo;
- - in seguito alla assenza per malattia di un portalettere di *** il ricorrente aveva rifiutato in data 29 gennaio 2000 gli adempimenti di cui all'accordo collettivo del luglio 1998 assumendo di non essere in grado, durante l'orario ordinario, di assicurare altro che i recapiti nella propria zona;
- - il direttore aveva perciò ordinato al dipendente di svolgere un'ora di lavoro straordinario;
- - veniva perciò contestata al dipendente la inosservanza degli obblighi di cui al citato accordo collettivo e poi irrogata la sanzione del rimprovero verbale in data 23 febbraio 2000;
- - nuovamente, in data 21 febbraio 2000, in concomitanza con l'assenza di altro portalettere *** durata diversi giorni, il ricorrente tenne il medesimo comportamento ed il direttore dovette ordinargli di svolgere ore di lavoro straordinario;
- - effettuata nuova contestazione disciplinare venne irrogata la multa di 4 ore in data 2 maggio 2000;
- - analogo comportamento venne tenuto dal ricorrente in occasione delle assenze di altri portalettere ed analogo ordine di eseguire lavoro straordinario venne dato dal direttore e la azienda irrogò la sanzione della sospensione di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione.
Entrambe le parti hanno diffusamente illustrato in fatto ed in diritto la propria tesi, prodotto varia documentazione e dedotto istanze istruttorie.
Inutilmente espletato il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con prove testimoniali, è stata decisa alla odierna udienza con la lettura pubblica del dispositivo sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto, quanto alla prima delle contestazioni impugnate, va rilevata la fondatezza della eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla violazione dell'art.7 dello Statuto dei Lavoratori. In effetti la stessa parte convenuta ammette (e fornisce prova documentale) di aver contestato al dipendente, in data 31 marzo 1999 la infrazione disciplinare rilevata, di aver tempestivamente ricevuto le giustificazioni del dipendente nei termini e, tuttavia, di non aver tempestivamente irrogato alcuna sanzione. La sanzione relativa al comportamento contestato in data 31 marzo 1999 venne, in concreto, irrogata il 2 giugno 1999 dopo una nuova contestazione inoltrata in data 16 aprile 1999 per lo stesso fatto.
Nel caso di specie il datore di lavoro, ha chiaramente violato il principio generale della immediatezza fra contestazione e provvedimento disciplinare e, pertanto, ha cercato di superare detto ostacolo riaprendo nuovamente i termini e rinotificando al dipendente una seconda contestazione per il medesimo evento.
La sanzione, irrogata in violazione delle disposizioni di cui all'art.7 dello Statuto dei Lavoratori, va dichiarata nulla.
Per quanto concerne le altre sanzioni disciplinari impugnate concordemente le parti hanno evidenziato la analogia dei comportamenti che vi hanno dato causa.
Il lavoratore, addetto alla zona ***, svolgeva la mansione di portalettere ed era radicato nella organizzazione di areola di cui all'accordo collettivo del mese di luglio 1998.
Tuttavia il *** aveva, in diverse occasioni e particolarmente nei giorni in cui l'assenza di altri portalettere imponevano l'azzeramento della posta giornaliera tramite i soli presenti, affermato di non essere in grado di assicurare, nelle ore di lavoro ordinario, il recapito della posta complessivamente attribuitagli.
E' stato documentalmente provato che il *** rappresentata detta impossibilità, aveva ottenuto, in tutte le occasioni oggetto dei provvedimenti impugnati, dal direttore delle poste di *** il prolungamento della prestazione lavorativa di una ora ed il conseguente diritto al pagamento del relativo compenso per lavoro straordinario.
La datrice di lavoro, nonostante la citata autorizzazione, aveva contestato al dipendente il rifiuto di esecuzione della prestazione prevista secondo la organizzazione dell'areola (che pure assicurava una sia pur minima erogazione di compenso) ed aveva respinto le giustificazioni del dipendente in merito alla concreta impossibilità di farvi fronte.
Occorre, innanzitutto, rilevare che il comportamento della azienda non appare affatto lineare in quanto, da un lato, ha riconosciuto al dipendente un'ora di lavoro straordinario per sopperire alle esigenze del servizio e, dall'altro, ha poi contestato al dipendente di aver rifiutato la prestazione di lavoro ordinario, intendendo come tale il lavoro di areola.
Si deve, comunque, sottolineare che la istruttoria testimoniale ha permesso al ricorrente di provare che la sua zona "ordinaria" di recapito era particolarmente gravosa e che i tempi medi indicati nella scheda di valutazione non erano affatto attendibili stante la concreta impossibilità di aggiornamento.
Il teste ***, all'epoca dei fatti Direttore del Servizio Recapiti della filiale *** da cui dipendeva anche ***, ha chiarito che per effetto dell'eccezionale aumento di popolazione intervenuto in quegli anni (cinque o seimila abitanti in più) era accaduto che ***, presso cui erano state istituite due areole senza alcuna scorta, aveva delle zone da perequare nel senso cioè che vi erano zone che superavano la prestazione normale e che ciò determinava la impossibilità per i portalettere di ultimare il lavoro nel tempo prescritto. Il teste, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, così si è espresso: "se la zona supera i 380 il portalettere non riesce ad ultimare il lavoro nel tempo prescritto ma purtroppo se ciò fosse emerso nel Viario le Poste avrebbero pagato lo straordinario ma poiché non usciva per la impossibilità di aggiornamento che ho descritto, le persone non potevano prendere lo straordinario" ed ha precisato "lo straordinario o veniva pagato perché espressamente ordinato dal Direttore oppure se fosse emerso dal Viario che la zona era oltre i 380 cosa che non capitava per il motivo già detto, perché non si potevano fare variazioni".
E della inattendibilità, all'epoca, del sistema del Viario ha riferito anche il Direttore di ***, il quale ha precisato che aveva inoltrato le schede di valutazione aggiornate in filiale senza ottenere alcun riscontro.
Il *** ha, peraltro, chiarito che aveva ritenute infondate le giustificazioni del dipendente fondandosi su un suo metodo empirico di valutazione delle zone ed affidandosi, per il giudizio, ai postini più anziani ed esperti.
Si deve così evidenziare che persino il soggetto che segnalò le mancanze disciplinari del ricorrente aveva avuto modo di verificare che non era possibile utilizzare il Viario perché non aggiornato e non più corrispondente alle necessità delle zone di recapito tanto da ritenere più opportuno affidarsi ad un sistema di valutazione da lui stesso definito "empirico" e riferito alle capacità dei più anziani ed esperti e non alle capacità medie dei portalettere ( quelle, invece, individuate nel Viario).
Peraltro il *** ha ricordato che diversi postini, in quel periodo, non erano sempre in grado di ultimare, durante l'orario ordinario, tutti i loro recapiti.
Inoltre gli altri portalettere addetti a *** hanno confermato: il particolare carico di lavoro; la concreta impossibilità di funzionamento del sistema delle areole perché "nonostante il sistema di areola prevede cinque persone, a ***, per la carenza di personale" (ved. dep. teste ***) "non vi erano tutte le cinque persone"; la possibilità di ultimare nel tempo di lavoro ordinario solo la propria zona e non quelle attribuite in conseguenza della mancanza di altri colleghi (teste ***).
In particolare la *** ha precisato di non aver fatto domanda di autorizzazione allo straordinario, nonostante si fermasse abitualmente (come gli altri portalettere) oltre l'orario di lavoro proprio perché aveva notato che il ***, ogni qual volta era stato autorizzato allo straordinario, finiva per essere destinatario di sanzioni disciplinari e ciò perché, com'era noto a tutti i dipendenti, le Poste non volevano pagare lo straordinario.
La *** ha dato atto di essersi dovuta fermare circa un'ora e mezza dopo l'orario ordinario ogni qual volta aveva l'onere di occuparsi, oltre che della sua zona abituale, di una delle altre zone rientranti nella sua areola ma che, stante la posizione del datore di lavoro, non aveva ritenuto di chiedere il compenso per lavoro straordinario.
Alla luce dell'istruttoria testimoniale appare evidente che il ***, lungi dal rifiutare apoditticamente di svolgere il lavoro ordinario nel tempo previsto o dal boicottare la organizzazione in areola, aveva avuto proprio necessità, stante la grande mole di lavoro che non riusciva ad esaurire, di potersi fermare oltre l'orario di lavoro ed aveva richiesto ed ottenuto dal suo direttore la relativa autorizzazione.
La datrice di lavoro, invece, incurante dei problemi della agenzia di *** non ha neppure verificato la veridicità degli assunti del lavoratore ed ha sistematicamente irrogato sanzioni per infrazioni assolutamente insussistenti ogni qual volta il dipendente chiedeva di essere autorizzato a svolgere lavoro straordinario.
Il ricorso merita, quindi, integrale accoglimento.
Va perciò dichiarata la illegittimità di tutte le sanzioni impugnate e la società convenuta deve essere condannata a restituire al dipendente le somme trattenute a tale titolo, oltre interessi legali con decorrenza dalle date delle singole trattenute operate al dì del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sulla parte resistente nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P. Q. M. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità delle sanzioni irrogate in data 2 giugno 1999, 28 febbraio 2000, 2 maggio 2000, 24 luglio 2000;
condanna la società convenuta a restituire le somme trattenute sulla base delle predette sanzioni, oltre interessi legali;
condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 2000 (di cui euro 1200 per onorari di avvocato), oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo il 9 luglio 2002.
IL G.D.L. Dott. Mariarosa Pipponzi
- depositato in Cancelleria
- il 29.07.2002