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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMOIl Tribunale di Fermo in composizione monocratica nella persona del Dr. Camillo Cozzolino, quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 13/5/2002 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella controversia inscritta al n. 172/02 del Ruolo Contenzioso
Promossa da ***, elettivamente domiciliato in Fermo, via ***, nel recapito dell'Avv.***, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio.
ricorrente
Contro Poste Italiane S.p.A., in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ***, in virtù di procura generale alle liti Rep.n.26120 del 13/2/2001 per atto Notaio *** di Roma, elettivamente domiciliata in Fermo, ***.
convenuta
Oggetto: Impugnazione provvedimento disciplinare
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione della causa i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive domande di cui agli atti introduttivi del giudizio e ne chiedevano l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/3/2002, *** conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Poste Italiane S.p.A. per sentirsi dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, adottato nei suoi confronti in data 5/7/2001 e, di conseguenza, sentirsi condannare al pagamento della retribuzione trattenuta, più interessi e rivalutazione, il tutto col favore delle spese e degli onorari di causa.
Premetteva il ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.p.A., di essere in servizio in qualità di portalettere presso l'Ufficio Postale di ***, di essere stato sanzionato col provvedimento disciplinare del 5/7/2001; che il provvedimento disciplinare era da considerarsi illegittimo, siccome fondato sul mancato recapito da parte di esso ricorrente della corrispondenza facente capo ad altro portalettere dello stesso Ufficio Postale, al momento temporaneamente assente dal servizio.
Si costituiva regolarmente Poste Italiane S.p.A. la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Prodotta documentazione, sentite le parti, all'udienza del 13/5/2002, rassegnate dai procuratori le epigrafate conclusioni, questo Giudice decideva come dal sotto indicato dispositivo, di cui dava contestale lettura, per i seguenti
MOTIVI La domanda è fondata.
Come esposto in superiore narrativa, il ricorrente si duole dell'illegittimità del provvedimento disciplinre della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio adottato dalla società convenuta in data 5/7/2001, siccome non provvedeva al recapito della corrispondenza facente capo ad altro dipendente, di pari qualifica e mansioni, temporaneamente assente dal servizio.
Replica Poste Italiane S.p.A., deducendo la legittimità del provvedimento impugnato, sul rilievo che il ricorrente violava precise disposizioni aziendali adottate in relazione alla cosiddetta "Areola".
Spiegava il rappresentante della convenuta, nel corso del libero interrogatorio, che l'Areola costituiva un'organizzazione di lavoro che prevedeva, per ogni gruppo di portalettere, costituito da quattro a sette unità, l'obbligo di garantire la distribuzione di tutta la corrispondenza facente capo all'ufficio di appartenenza, con la conseguenza che in caso di assenza temporanea di un componente del gruppo, la restante parte dello stesso gruppo aveva l'obbligo di farsi carico della distribuzione della corrispondenza pertinente all'assente. E ciò per un massimo di quattro giorni nell'ipotesi di assenza di lunga durata, ovvero fino al rientro dell'assente negli altri casi di vacanza breve; che se pure per contratto l'orario di lavoro del portalettere è di sei ore giornaliere (8-14), nell'attuazione dell'areola, la prestazione poteva anche prolungarsi oltre tale orario, con compenso aggiuntivo fisso indipendente dalla durata dell'impegno; che comunque su tale organizzazione di lavoro non esisteva alcun accordo sindacale, né un tale accordo veniva siglato con la sottoscrizione del vigente CCNL.
Detto questo, deve sottolinearsi come la controversia attinga la sua soluzione nella definizione degli esatti confini dei doveri del prestatore di lavoro, conforme a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2104 del codice civile, di cui ne costituiscono indubbia attuazione gli artt. 52 e 54 del CCNL dell'11/1/2001 richiamati dalla convenuta col provvedimento disciplinare adottato nei confronti del ricorrente.
Secondo quanto prevede la predetta disposizione normativa, se il prestatore ha l'obbligo di obbedire alle istruzioni del datore di lavoro in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, è da escludere che lo stesso lavoratore sia tenuto ad obbedire a quegli ordini che ledono i propri diritti, in quanto egli è debitore che è tenuto ad adempiere la prestazione nei limiti contrattuali e non al di fuori di essi.
Ne consegue quindi, che se il ricorrente è tenuto all'esecuzione della propria prestazione per la durata di sei ore giornaliere consistente nella distribuzione della corrispondenza allo stesso attribuita, la pretesa di Poste Italiane S.p.A. di accollare allo stesso il recapito della corrispondenza attribuita ad altro dipendente con la conseguenza di rendere più oneroso l'adempimento dell'obbligo posto dalla contrattazione, si appalesa destituita di ogni e qualsiasi titolo.
Né le conseguenze dell'attuazione dell'Areola, così come descritta nei suoi contenuti dal rappresentante della convenuta, possono farsi rientrare nell'ambito degli obblighi strumentali alla prestazione principale, in quanto non scindibili da essa, sicché per altra via sarebbe possibile censurare la condotta perseguita disciplinarmente.
Invero, la giurisprudenza che si è espressa sul punto, afferma che se l'obbligo dell'adempimento di prestazioni accessorie necessarie all'interesse del datore di lavoro rientra nel dovere di diligenza del lavoratore, tale obbligo non sussiste rispetto alle mansioni specifiche di altri lavoratori (Cass. 3845/92).
E di tutto questo si rendeva conto la stessa convenuta, se è vero come è vero, che prima dell'attuale organizzazione del lavoro, in seno ai vari uffici postali esisteva la figura della cosiddetta "scorta" al fine di sopperire alle vacanze dovute ad assenze temporanee dal servizio del personale addetto alla distribuzione della corrispondenza, scorta che, per quanto lo stesso rappresentante della convenuta riferisce, risulta essere stata eliminata per motivi di costi.
Si vera sunt exposita, di tutta evidenza l'istituzione dell' Areola, nella sua consistenza attuale, non appare essere funzionale ad una migliore organizzazione del lavoro, bensì ad uno sgravio di costi, che se pure commendevole, di certo non può essere realizzato con la speculare violazione del sinallgma funzionale del contratto di lavoro.
In conclusione, per tutto quanto precede, deve dichiararsi la nullità del provvedimento disciplinare impugnato, con la conseguenza di dover condannare Poste Italiane S.p.A. al pagamento della retribuzione trattenuta, con l'aggravio degli interessi e della rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Alla soccombenza consegue l'onere delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore legale che si è dichiarato antistatario.
La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva nonostante impugnazione.
P. Q. M. Il Giudice;
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ***, così provvede.
a) dichiara la nullità del provvedimento disciplinare adottato nei confronti di *** e condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore di *** della retribuzione trattenuta, più interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
b) condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle spes di lite che liquida in Euro 775,00 da distrarsi in favore dell'Avv.*** che si è dichiarato antistatario.
c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Fermo, 13/5/2002
Il Giudice
depositata in Cancelleria oggi, 19 giugno 2002