Tribunale di Milano
sentenza n°1431 del 9 maggio 2002
REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE DI MILANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Milano, dott. Renata Peragallo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di RG 9332 dell'anno 2001 e proposta da *** con l'avv. dom. ***
CONTRO
Poste Italiane S.p.A. in persona del Presidente e legale rappresentante P.T. con l'avv. dom. Enzo Cardi e ***
OGGETTO: illegittimità contratto a termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e depositato il 29.12.2001, *** conveniva in giudizio Poste Italiane Spa per sentir dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati alla data del 25.10.2000 e 29.5.2001, ai sensi dell'art.8 del CCNL /2000 e dell'art.23 della L. 56/87, per il periodo dal 25.10.2000 al 31.1.2001 per far fronte a "punte di più intensa attività stagionale", riferiva inoltre che veniva nuovamente assunto con contratto a termine in data 29.5.2001 ai sensi dell'art. 25 CCNl 11.1.2001 "per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, prodotti o servizi nonché a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno - settembre".
Tutto ciò premesso deduceva l'illegittimità del termine apposto ai contratti e chiedeva al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro di ordinare alla convenuta di riammetterlo in servizio ed a pagargli, a titolo di risarcimento del danno la normale retribuzione di fatto maturata, oltre interessi, rivalutazione e spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente l'ente chiedendo la reiezione delle domande del ricorrente assumendo la legittimità del proprio operato e del contratto.
All'udienza del 7.5.2002, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitva i procuratori alla discussione e decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI Il ricorso merita accoglimento.
Alla rigidità dello schema legislativo descrittivo del contratto a termine, così come è stato delineato dalla legge fondamentale in materia: L. 230/62, si è posto un rimedio attraverso la previsione dell'art.23 della L. 56/1987.
Tale articolo infatti consente ai contratti collettivi stipulati "con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine. L'ampliamento "in bianco" del numero delle eccezioni alla regola sancita dalla L. 230/62 è stato dettato dall'evidente volontà di valorizzare l'autonomia contrattuale, consentendo una valutazione "contrattata" delle esigenze aziendali.
Va per altro sottolineato che lo stesso articolo citato prevede l'individuazione di limiti percentuali sulla totalità del personale in pianta stabile al fine di non determinare una contrazione degli organici "normali".
Il CCNL /2000 al citato articolo 8 ha pertanto previsto, in aderenza all'art.23 della L. 56/87, tre ipotesi che possano dar luogo a contratti a termine: 1) assenze per ferie da giugno a settembre; 2) incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari; 3) punte di intensa attività aziendale.
Il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato per far fronte a punte di intensa attività stagionale, nel periodo dal 25.10.2000 al 31.1.2001.
Il rapporto è proseguito al di là del termine previsto nell'invito all'assunzione e tale proroga non risulta disposta con atto scritto.
Le "punte stagionali" sono state introdotte con la L. 18/78, ed estese a tutti i settori economici con la L. 79/83.
Tuttavia la normativa prevede un particolare procedimento di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro al fine di verificare l'intensificazione dell'attività lavorativa e l'impossibilità di sopperire con il normale organico.
L'art.23 della L. 56/87 che ha consentito alla contrattazione collettiva la stipulazine di contratti a termine in tali occasioni non ha escluso la necessità della preventiva procedura amministrativa che non risulta essere stata regolarmente esperita.
Il previo accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro avrebbe consentito il necessario controllo circa il superamento della percentuale prevista per le assunzioni a termine (10% del personale stabile), nonché il rispetto indispensabile della causa del contratto a termine.
La Corte di Cassazione (sentenza n° 7507/1995) citata anche da parte convenuta (incomprensibilmente vista l'argomentazione contraria) ha avuto modo di affermare "Quanto poi alle modifiche del quadro normativo determinate, nei settori del commercio e del turismo, della legge n° 18 del 1978 (con efficacia limitata nel tempo, ma successivamente prorogata dalle leggi n° 737 del 1978 e 598 del 1979) la ricorrente principale attribuisce al "filtro amministrativo" rappresentato dal provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro la funzione di una semplice verifica" della sussistenza di ricorrenti intensificazioni dell'attività aziendale, che non può tradursi in un ostacolo per una valida stipulazione del contratto a termine; si esclude così che il provvedimento dell'organo amministrativo rappresenti un elemento costitutivo della fattispecie, e quindi un necessario requisito per la valida stipulazione della clausola, i cui presupposti potrebbero essere accertati (a quanto è dato intendere) direttamente dal giudice. La tesi non ha alcun fondamento, posto che la normativa in esame deve essere interpretata - secondo il costante orientamento di questa Corte - nel senso che il provvedimento amministrativo previsto dalla legge assume il valore di condicio juris rispetto ai singoli contratti stipulati dalle parti (Cass. Sez. Un. 11 aprile 1994 n. 3354); l'accertamento in ordine alle condizioni richieste per l'assunzione a termine è affidato alla valutazione (meramente) discrezionale e tecnica della competente autorità amministrativa, restando all'a.g.o. unicamente il potere di verificare l'esistenza dei presupposti formali dell'atto stesso (Cass. 26 gennaio 1988 n. 645, 10 settembre 1988 n. 5153, 23 febbraio 1989 n. 1010).
Ne consegue l'illegittima apposizione del termine al contratto concluso con il ricorrente per esigenze connesse a "punte di intensa attività stagionale" con la conseguenza che dalla data del 25.10.2000 deve essere dichiarato sussistere fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il presente ricorso propone la valutazione della legittimità della previsione di cui all'art. 25 CCNL del 11.1.2001.
Poste contrattò con le OO.SS. nel 98 una nuova ipotesi di ricorso al contratto a termine per esigenze conseguenti alla fase di ristrutturazione in corso e rimodulazione degli assetti occupazionali, prevedendo la validità dei contratti a termine da stipularsi fino al 30.4.98 (ai sensi dell'art.8 del CCNL 24.11.94: "per le esigenze connesse alla fase di ristrutturazione in corso e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane").
Prima della scadenza, con un nuovo accordo, veniva consentito di prorogare il termine al 30.5.98 e con successivo nuovo accordo fino al 31.12.98 sia pure con limitato riferimento ai rapporti part-time.
La nuova ipotesi nella quale è possibile per Poste ricorrere alla stipulazione di contratti a termine è contenuta nell'art. 25 CCNL/2001 che contempla al comma 1° le ipotesi generali già conosciute ex art. 23 L. 56/87 ed al comma 2° la nuova ipotesi "per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi. Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale... b) a livello regionale..."
Apparentemente la previsione non sembra differire sostanzialmente dalla precedente ipotesi aggiunta agli originari casi di cui all'art. 8 CCNL/94.
Quanto all'accordo datato 18.1.2001, coevo al nuovo CCNL, questo giudicante ha già avuto modo di rilevare come in tale accordo, che comunque ha un tenore e un contenuto ben diverso da quello degli accordi attuativi successivi all'accordo del settembre 1997, si rileva che le organizzazioni sindacali stipulanti si limitano a dare atto di quanto affermato dalla società (in relazione al fatto che dal luglio del '97 sino alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del 11 gennaio 2001 sono stati stipulati contratti a termine resi necessari in conseguenza agli avviati processi di riorganizzazione e di ristrutturazione) e convengono che i citati processi di riorganizzazione ancora in corso saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso ai contratti a termine.
Pur prescindendo dalla considerazione che la volontà espressa dalle parti contrattuali non è univoca, in ogni caso se si vuole ravvisare un accordo sulla necessità di ricorrere a contratti a termine per esigenze di carattere riorganizzativo si tratterebbe di un impegno per il futuro, ovvero successivo alla stipulazione dell'ultimo contratto collettivo stesso che nulla aggiunge a quanto stabilito nel CCNL/2001 e non può essere valido a sostituire "una volta per tutte" le procedure consultive previste dal CCNL.
Ma tutto ciò non basta ad avviso di questo giudicante per sostenere la legittimità della previsione contrattuale inserita nel contratto stipulato con il ricorrente, vi è di più.
Si noti infatti come nell'unica clausola descritta nel contratto stipulato con il ricorrente si condensino due previsioni tipiche e diverse quali le esigenze eccezionali per riorganizzazione e la sostituzione del personale in ferie (giugno - settembre).
Una tale ampiezza ed alternatività di fatto demanda al giudice ed al vaglio probatorio processuale la valutazione della sussistenza di una causa legittimante l'assunzione che a seconda dei casi potrà essere indifferentemente l'una o l'altra.
La circostanza che il contratto contenga due differenti cause legittimanti, non esplicita il vero motivo e lo rende nullo.
Nel nostro sistema il contratto a termine è tuttora soggetto al principio di tipicità e di eccezione rispetto allo schema tipo che resta ancora quello del contratto a tempo indeterminato.
Inoltre il motivo dedotto deve essere coerente con la causa legittimante il contratto, cosa impossibile quando i motivi dedotti sono due e diversi tra loro e perfino antitetici.
Per quanto attiene all'analisi dell'art. 25 CCNL/2001 si rileva ancora che la previsione appare oltre modo generica, ed in modo generico viene utilizzata, senza alcuna deduzione nel singolo contratto, né del luogo, né del tempo e del settore, mansioni e posizioni di lavoro "relativamente alle quali la manovra ha imposto o ragionevolmente reso necessario in attesa di un assetto organizzativo stabile e definitivo di procedere ad una o più assunzioni a termine" del ricorrente (cfr C.d.A. n. 3231 del 5.3.2001).
Va inoltre rilevato che il comma 2° dell'art.25 prevede che per dare corso all'assunzione "per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi. Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale... b) a livello regionale..."
La materia pertanto deve formare preliminarmente oggetto di confronto.
E' del tutto pacifico che non sia stata osservata tale prevista procedura di consultazione.
Al comma 3° infine si prevede che il numero dei lavoratori assunti a termine non potrà superare, su base regionale il 5% dei lavoratori in servizio.
Nessuna prova viene offerta circa l'osservanza di tale limite.
Appare del tutto evidente che la procedura consultiva prima citata, qualora espletata, avrebbe anche il pregio di controllare il rispetto del limite percentuale imposto dal contratto collettivo.
In conclusione il termine apposto al contratto stipulato alla data del 25.10.2000 deve essere dichiarato nullo e non riconducibile all'ipotesi invocata dalla convenuta con conseguente qualificazione del contratto come contratto a tempo indeterminato.
Poiché l'azione di accertamento dell'illegittima apposizione di un termine si configura quale azione di nullità parziale, e non quale azione di impugnazione di licenziamento, ne consegue, secondo la giurisprudenza della Corte di Cass. (sent. n. 2623 del 1988; n. 7471 del 6.7.91) che deve essere dichiarata la sussistenza attuale del rapporto di lavoro fra le parti con il diritto delle ricorrenti a riprendere il lavoro e ad ottenere le retribuzioni maturate dal recesso illegittimo all'effettiva ricostituzione del rapporto.
In conclusione deve essere dichiarata la nullità del termine apposto al contratto intercorso con il ricorrente e per l'effetto dichiarato che fra le parti è sussistito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 21.7.99, nonché condannata la convenuta a riammetterlo in servizio ed a pagargli le retribuzioni maturate medio tempore oltre interessi e rivalutazione (ai sensi dell'art. 429 cpc e della sentenza della Corte Cost. 459/2000) e rifusione delle spese di lite liquidate in ¤ 2000 complessivamente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P. Q. M. il Giudice decidendo il ricorso proposto da ***
Dichiara la nullità del termine apposto al contratto intercorso con il ricorrente e per l'effetto dichiara che fra le parti è sussistito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 25.10.2000.
Condanna la convenuta a riammetterlo in servizio ed a pagargli le retribuzioni maturate medio tempore oltre interessi e rifusione delle spese di lite liquidate in ¤ 2000 complessivamente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 7.5.2002
IL GIUDICE (dott. Renata Peragallo) depositato nella cancelleria della sez. lavoro del Tribunale Ordinario di Milano oggi, 9 maggio 2002