Tribunale di Firenze

sentenza n°1577 del 30 dicembre 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il dr. Giampaolo Muntoni in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa n. 3376/03
promossa da

R.E.
con il proc. avv.*** e ***


contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del leg. rapp.te pro tempore
con il proc. avv. *** e ***



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

In ricorso introduttivo parte ricorrente esponeva di essere stata assunta dalle Poste con contratto a tempo determinato in uffici di Firenze per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove teccnologie, prodotti o servizi nonché all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002.
Il contratto di assunzione rilevante nella presente causa ha avuto effetto per il periodo 2.5.02 fino al 29.06.2002. Parte ricorrente, ritenendo illegittima l'apposizione del termine a tale contratto di assunzione, concludeva chiedendo al giudice di dichiarare che il suo rapporto di lavoro con le Poste dovesse considerarsi sorto sin dalla sua origine a tempo indeterminato, condannando quindi la società convenuta a ripristinare il suddetto rapporto e a corrisponderle le relative retribuzioni, presentando analitiche conclusioni che di seguito si trascrivono:
"dichiarare illegittima e quindi nulla la clausola relativa alla apposizione del termine nel contratto di assunzione in data 2.5.02 e/o nel contratto del 1.10.2002;
conseguentemente, dichiarare che il rapporto intercorso tra la convenuta e il ricorrente deve considerarsi sorto sin dala sua origine a tempo indeterminato dalla data di assunzione prevista dal contratto contenente la clausola dichiarata illegittima e/o nulla;
condannare parte convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione a decorrere dalla data della messa in mora fino alla data della sua effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese diritti ed onorari".

Le Poste si costituivano resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto
La causa veniva discussa e decisa in data odierna.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato. Il Giudice condivide infatti i rilievi mossi dal ricorrente circa la illegittimità della clausola che a parere delle Poste giustificherebbe la apposizione del termine al contratto iniziale. Infatti se è vero che il decreto legislativo n. 368/01 prevede in via generale che i contratti a termine possano essere stipulati in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ciò non significa che sia divenuto lecito stipulare tali contratti al di fuori di qualsiasi vincolo o controllabilità.
La differenza con la precedente disciplina sembra consistere nel fatto che mentre secondo la precedente normativa le ragioni, in generale, organizzative, erano specificamente tipizzate, nella normativa vigente esse possono essere di qualsiasi tipo non astrattamente configurato. Ma ciò non significa che la liberalizzazione dei motivi per i quali è consentito apporre un termine al contratto abbia fatto venir meno l'impianto della disciplina che tradizionalmente regolai rapporti di lavoro.
In particolare, non sembra che sia venuto meno il principio generale per il quale la regola continua ad essere quella che il rapporto di lavoro normalmente deve essere stipulato a tempo indeterminato. In tale prospettiva la apposizione di un termine al contratto rimane tuttora una possibilità ammessa in via di eccezione e in presenza di determinate circostanze, la cui sussistenza non può essere meramente enunziata dal datore, ma deve essere oggettivamente controllabile e messa in relazione con la specifica assunzione a termine della quale si tratta.
A parere del giudice nella presente causa le Poste non hanno offerto prove sufficienti a ricollegare la stipula del contratto del 2 maggio 2002 alle esigenze elencate, per la verità in modo assai generico e astratto, nella clausola apposta a giustificazione della previsione di un termine del rapporto. Non basta infatti, a soddisfare tale onere la notorietà del fatto che una ristrutturazione alle Poste sia in corso, dovendosi invece spiegare per quale specifico aspetto di detta ristrutturazione fosse necessario assumere il ricorrente per quel periodo. In mancanza di tale prova si deve concludere che la apposizione del termine al contratto in esame si rivela ingiustificata e la relativa clausola deve quindi essere giudicata nulla.
Quanto agli effetti della declaratoria di tale nullità, il Giudice, considerato che rimane vigente la regola generale nel senso della durata indeterminata del contratto di lavoro subordinato, ritiene che la clausola oppositiva del termine sia sostituta di diritto dalla norma imperativa che prevede la normale durata a tempo indeterminato del rapporto. Pertanto il rapporto di lavoro del ricorrente deve intendersi sorto fin dall'inizio come a tempo indeterminato.
Il ricorso deve dunque essere accolto e questo Giudice deve dichiarare che il ricorrente deve essere qualificato come dipendente delle Poste Italiane assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dall'inizio del rapporto di lavoro in data 2.05.02.
Secondo la più affermata giurisprudenza della Suprema Corte nel caso in esame non si deve poi applicare la disciplina del licenziamento ma quella relativa al ripristino e alla ricostruzione del rapporto di lavoro ab inizio, con tutte le conseguenze di legge e di contratto, precisando che il diritto di parte ricorrente al pagamento delle retribuzioni decorre dalla data di costituzione in mora che deve ritenersi effettuata validamente soltanto in data 5.12.02.
In tali termini quindi il Giudice provvede con il sottostante dispositivo.
Accolto il ricorso, le spese di causa, liquidate come da dispositivo, vengono messe a carico delle Poste soccombenti.


P.Q.M.


Il Giudice dichiara illegittima e quindi nulla la clausola relativa all'apposizione del termine del contratto di assunzione in data 2.5.02 relativo a parte ricorrente;
dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra la convenuta e il ricorrente deve considerarsi sorto sin dalla sua origine dalla data 2.05.02 di cui sopra come a tempo indeterminato;
ordina alla società convenuta di ripristinare il suddetto rapporto di lavoro;
condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione a decorrere dal 5.12.02 fino alla data della sua effettiva riammissione in servizio, detraendo quanto da lui percepito nei periodi lavorati in corrispondenza con i contratti di lavoro a termine intercorsi con le Poste;
condanna la società convenuta a pagare le spese di causa liquidate in _. 500,00 per diritti, _. 1.300,00 per onorari, oltre 10 % per spese generali, IVA e CPA, sentenza esecutiva.


Firenze, 2.12.2003


Sentenza depositata in cancelleria il 30.12.03