Tribunale di Firenze
sentenza n°222 del 8 marzo 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Bruno Varriale, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1801/00 R.G.C. discussa all'udienza del 22 febbraio 2001TRA ***
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. *** che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso
(ricorrente)
E Poste Italiane s.p.a.
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. *** che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata del ricorso
(convenuta)
avente ad oggetto: NULLITA' CLAUSOLA TERMINE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27 giugno 2000, la ricorrente esponeva di essere stata più volte assunta dalle Poste Italiane con contratto di lavoro a tempo determinato e - tralasciando quelli ricompresi nell'ambito di operatività del d.l. 510/96, conv. in l. 608/96, ed uno successivo in cui si faceva riferimento, come previsto dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto, a "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre" - deduceva l'illegittimità dell'apposizione a termine al contratto relativo al periodo dal dal 31 gennaio 1998 al 30 aprile 1998, nonché della successiva proroga sino al 30 maggio 1998, ed a quello relativo al periodo dal giorno 8 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999, nonché della successiva proroga sino al 26 maggio 1999. In particolare, evidenziava che tali contratti, contrariamente a quanto richiamato negli stessi, erano stati stipulati senza che ricorressero le condizioni previste dalla legge e dall'art.8 del ccnl e che le rispettive proroghe erano intervenute in assenza dei requisiti necessari a tal fine. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine al suddetto contratto del 30 gennaio 1998, o della relativa proroga sino al 30 maggio 1998, con la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua assunzione e la condanna della Poste Italiane spa a corrisponderle la retribuzione dalla data dell'illegittima interruzione del rapporto a quella della effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in subordine, formulava le stesse domande con riferimento al contratto del giorno 8 ottobre 1998 e della relativa proroga sino al 26 maggio 1999.
Costituitasi in giudizio, la Poste Italiane spa si opponeva all'accoglimento delle pretese avversarie, eccependone l'infondatezza. In particolare, ribadiva la validità dei contratti a termine in questione, in forza della specifica previsione del ccnl e dei relativi accordi integrativi richiamati negli stessi, e delle successive proroghe.
Interrogate liberamente le parti, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della lite ed assunte prove testimoniali, all'udienza del 22 febbraio 2001 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per una corretta impostazione della vicenda processuale in esame è opportuno muovere dall'accordo 25/5/97 con cui l'Ente Poste e le OO.SS., ad integrazione di quanto previsto dll'art.8 del ccnl, individuarono un'ulteriore ipotesi legittimante l'assunzione di personale a tempo determinato: "Esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane". Lo stesso giorno inoltre le parti contraenti siglarono "un accordo attuativo per assunzioni unità con contratto a termine", con il quale, in "relazione all'art.8 del ccnl così come integrato con accordo 25/9/97", si davano atto che "l'Impresa si trova(va) nella situazione di cui al punto che precede, dovendo affrontare il processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa". Con un successivo accordo del 16/1/98, sempre con "riferimento al disposto di cui all'art.8 del ccnl del 26/11/94, così come integrato con i successivi accordi", le parti si dettero atto che "l'Impresa continua(va) a trovarsi nella situazione di cui all'integrazione stessa dovendo concludere il processo di trasformazione della sua natura giuridica e della conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa"; precisarono quindi che in "conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze" si sarebbe potuto "procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98".con accordo del 27/4/98 le parti infine, previdero "fino ad un massimo di 30gg.... la proroga dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30/4/98".
Da quanto sin qui evidenziato emerge inequivocabilmente che le parti stipulanti l'accordo 25/5/97 - integrativo dell'art.8 del ccnl 26/11/94, con cui, ai sensi dell'art.23 della l.56/87, avevano previsto ipotesi aggiuntive, rispetto a quelle di legge, per la stipulazione di contratti a termine - intesero legittimare assunzioni a termine con riferimento al processo di trasformazione della natura giuridica dell'ente, al quale ritennero strettamente correlate "la ristrutturazione aziendale e la rimodulazione degli assetti occupazionali". In particolare, le parti individuarono nel processo di trasformazione della natura giuridica dell'ente il presupposto che conferiva una peculiare connotazione a fenomeni che possono presentarsi più volte nella vita di un'impresa, quali la "graduale introduzione di nuovi processi produttivi" e la "sperimentazione di nuovi servizi". Nel contempo, proprio il riferimento a tale processo, necessariamente delimitato nel tempo, conteneva l'implicita previsione del carattere transitorio dell'integrazione dell'art.8 del ccnl.
A questo si aggiunga che le stesse parti stipulanti l'accordo integrativo in questione sentirono poi il bisogno di puntualizzare di volta in volta - e proprio con riferimento al processo di trasformazione dell'ente - la sussistenza delle condizioni legittimanti le nuove ipotesi di assunzione a termine e, soprattutto, di scandire l'efficacia temporale di detto accordo integrativo.
Resta ancora da precisare che - contrariamente a quanto pure sostenuto dalla società convenuta - non interessa il presente giudizio l'accordo integrativo dell'art.8 del ccnl, che concerne i contratti part-time, e che ha portato al 31/12/98 il termine per le relative assunzioni a termine.
Occorre infine rilevare che neppure il recente verbale di riunione sindacale del 18 gennaio 2001, prodotto dalla società convenuta all'udienza in cui la causa è stata discussa, porta a conclusioni diverse in ordine alla temporaneità degli accordi integrativi dell'art.8 del ccnl sopra richiamati. In particolare, in detto verbale si legge: "... con specifico riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati da Poste Italiane spa a decorrere dal 1/7/97 fino alla sottoscrizione del C.C.N.L. 11/1/2001, la Società ribadisce che i contratti medesimi, disposti secondo quanto previsto dall'art.8 del C.C.N.L. 26/11/94 così come modificato dall'accordo del 25/9/97, si sono resi necessari in conseguenza di avviati processi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale finalizzati alla realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici di cui al Piano d'Impresa. Le OO.SS. nel dare atto di quanto sopra, convengono anche che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia definita dal C.C.N.L. 11/1/2001".
Né può ritenersi che la valutazione delle parti in ordine alla legittimità dei contratti a termine stipulati dalla società convenuta - per quanto attiene alla loro rispondenza a quanto previsto dalla disciplina posta al riguardo dalla contrattazione collettiva - possa escludere o comunque sanare eventuali motivi di illegittimità degli stessi.
Con il contratto datato 30/1/98 e relativo al periodo dal 31/1/98 al 30/4/98, la ricorrente fu assunta "ai sensi dell'art.8 del C.C.N.L. 26/11/94, così come integrato dall'accordo collettivo del 25 settembre 1997 e successivi, secondo quanto disposto dall'art.23 L. nr.56/1987... per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".
La proroga di tale contratto, sino al 30/5/98, fu disposta per "l'insorgere di esigenze contingenti ed imprevedibili", determinate dalla "trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Poste Italiane S.p.A." e tali da impedire "allo stato una definizione stabile dell'organico".
A questo si aggiunga che dall'istruttoria testimoniale esperita si trae sostanziale conferma delle esigenze che portarono all'assunzione con il suddetto contratto del 30/1/98 ed alla successiva proroga, intervenute con il puntuale rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva sopra riportata.
Con il contratto del giorno 8/10/98, la ricorrente è stata invece assunta, "ai sensi della disciplina legale vigente ed a norma di quanto disposto dall'art.8 del C.C.N.L. 26/11/94 e dai successivi accordi integrativi del medesimo", per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".
Al di là del rilievo che tale contratto è stato stipulato quando era ormai scaduta l'efficacia temporale degli accordi integrativi dell'art.8 del ccnl sopra richiamati, vi è da osservare che in esso non vi è alcuna menzione del processo di trasformazione della natura giuridica dell'ente, che all'epoca era ormai da tempo intervenuta.
Ne consegue che detta assunzione della ricorrente - come da questo dedotto - non si fonda su alcuna delle ipotesi, previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, che legittimano l'apposizione del termine e deve quindi ritenersi a tempo indeterminato sino dal giorno 8/10/98.
A fronte di quanto sin qui evidenziato, non può essere accolta la domanda principale della ricorrente, mentre va accolta quella proposta in via subordinata per la declaratoria della nullità della clausola di apposizione del termine al contratto del giorno 8/10/98, con la conseguente permanenza del rapporto, ancora in corso tra le parti, e resta conseguentemente assorbito l'esame di ogni ulteriore questione controversa in causa.
Le pretese risarcitorie della ricorrente, per la mancata percezione delle retribuzioni connesse alla sussistenza del rapporto, possono invece essere accolte limitatamente al periodo successivo alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, intervenuta in data 24 luglio 2000, in quanto solo da tale atto emerge inequivocabilmente l'offerta della prestazione lavorativa e la conseguente messa in mora della società convenuta. Sui relativi importi alla ricorrente competono, inoltre, rivalutazione monetaria - secondo l'indice ISTAT di cui all'art.150 disp. att. cpc (cfr. anche l'art.54, co.12, della l.449/97) - ed interessi legali dalle singole scadenze retributive al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M. Visto l'art.429 c.p.c., dichiara la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine nel contratto di assunzione della ricorrente del giorno 8/10/98 e che tra le parti da tale data intercorre rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni dal 24 luglio 2000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna la società covenuta a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in £ 4.950.000, di cui £ 3.000.000 per onorari, £ 1.500.000 per diritti ed il resto per spese.
Firenze, 22 febbraio 2001