Il Tribunale di Firenze

in funzione di giudice del lavoro

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

dr. Giampolo Muntoni         Presidente e Relatore

dr. Raffaele Bazzoffi           Giudice

dr. Vincenzo Nuvoli            Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 59/2007 RGL

Il Tribunale, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24 gennaio 2007, osserva quanto segue.

            1. La lavoratrice A. ha ottenuto dal Tribunale di Firenze la sentenza n. 1251/2003 con la quale, dichiarata nulla la clausola apposta al suo contratto a tempo determinato, è stato riconosciuto che il suo rapporto di lavoro subordinato con le Poste doveva essere considerato a tempo indeterminato a partire dall'assunzione in data 4.2.2000. Tale sentenza è stata anche confermata in sede di Appello con sentenza n. 701/2006.

            Con ricorso ex art. 700 CPC ella ha lamentato di essersi ingiustamente vista negare dalle Poste il trasferimento dalla sede di Firenze a quella di Foggia. Infatti, attingendo alla graduatoria predisposta tra gli aspiranti a detto trasferimento, le Poste avevano concesso il trasferimento a persone che in detta graduatoria venivano dopo di lei, ritenendola sprovvista dei requisiti per poter ottenere detto trasferimento. Esso infatti, ai sensi dell'Accordo sindacale 27.2.2006, era concesso soltanto a chi poteva vantare un rapporto di lavoro "stabilizzato" mentre la posizione della A. era ancora sub judice non essendo passata in giudicato la sentenza a suo favore.

Le Poste si costituivano sostenendo la legittimità del criterio adottato e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice della prima fase accoglieva l'argomentazione delle Poste e rigettava il ricorso.

In sede di reclamo la A. insiste sulla illegittimità e discriminatorietà dei criteri seguiti dalle Poste e insiste per ottenere il trasferimento, mentre le Poste ribadiscono la legittimità del proprio operato e concludono per il rigetto del reclamo.

2. L'accordo tra le Poste e le OO.SS. del 27.02.2006 stabilisce che il personale di sportelleria, come la A., può essere inserito nelle graduatorie di mobilità purché all'atto del trasferimento si verifichi l'esistenza del "definitivo inserimento" in azienda. Godono del "definitivo inserimento" secondo l'Accordo:

1) coloro che hanno ab origine un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

2) coloro che operino in azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato.

3) coloro che hanno sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale con l'azienda ai sensi dell'Accordo sindacale 13.1.2006.

            Nella graduatoria di mobilità per Foggia la A. era collocata al 21° posto e i posti disponibili erano 26. Tuttavia, poiché la A. non rientrava in nessuno dei tre casi elencati, le Poste le preferivano altri dipendenti collocati successivamente a lei nella graduatoria.

            Il Collegio ritiene illegittimo tale comportamento della datrice di lavoro.

            Essa in sostanza ha ritenuto che il proprio interesse ad una organizzazione stabile degli uffici (messa a rischio dalla presenza di eventuali posizioni non consolidate giuridicamente perché sub judice) fosse un ragionevole e tutelabile motivo per introdurre i tre "filtri" sopra menzionati.

            Secondo il Collegio tale pretesa non merita approvazione ed è irrilevante che essa abbia avuto l'avallo dell'Accordo sindacale 27.02.2006.

a) Sotto un primo profilo è da condividere quanto già opinato dal Tribunale di Pisa con la ordinanza 18.12.06 in un caso analogo (prodotta dalla A.). In sostanza l'azienda pone la lavoratrice nella necessità di rinunziare al proprio diritto di azione e ai successi giudiziali sin qui ottenuti se vuole ottenere il trasferimento. Il che pare in violazione di quanto garantito dall'art. 24 Cost. e dunque non può essere consentito.

            b) Sotto un secondo profilo è certamente illegittima e discriminatoria la condizione n. 3 dell'Accordo, cioé l'aver aderito al precedente Accordo sindacale 13.01.2006. Tale Accordo prevedeva che i lavoratori che avessero vinto la causa sulla nullità della stipulazione a termine del loro contratto di lavoro con le Poste rinunziassero alla sentenza in loro favore, con tutti i corollari di ordine giuridico retributivo e contributivo, e accettassero una assunzione ex novo a tempo indeterminato da parte dell'Azienda. Il rapporto di lavoro così diventava stabile. Ma si noti che i lavoratori che intendevano aderire all'accordo-quadro stipulato tra i sindacati (non tutti) e l'Azienda, sottoscrivevano un accordo individuale e dovevano conferire mandato a uno dei sindacati firmatari di quell'accordo, così automaticamente affiliandosi ad esso. Si aggiunga che erano dati sessanta giorni di tempo per aderire a questa conciliazione sindacale e che al momento in cui si aprì la mobilità per Foggia tale termine era già scaduto. In pratica, dunque, la ricorrente si è trovata esposta, per giunta senza nemmeno averlo potuto preventivare, ad un illegittimo diniego del trasferimento per aver esercitato i propri diritti sia di azione che di libertà di affiliazione o non affiliazione sindacale.

            Quanto sopra configura senza dubbio una condotta discriminatoria non consentita dall'ordinamento giuridico e le clausole che la hanno determinata sono da considerare nulle. Pertanto la A. che, se non fosse stata discriminata, per la sua collocazione al 21° posto della graduatoria avrebbe dovuto essere già stata trasferita a Foggia, ha diritto ad essere destinata a tale sede. Sussiste quindi il fumus boni iuris a suo favore.

            3. Sussiste anche il periculum in mora. Il marito, i piccoli figli e tutti i familiari della lavoratrice vivono a Lesina (FG), dove è situata anche la casa di proprietà dove convincono la famiglia della A. e i suoi genitori. La grande distanza e la difficoltà di comunicazione tra Firenze e Foggia rende evidenti le lesioni di carattere relazionale ed esistenziale che alla vita della lavoratrice deriverebbero da una simile ingiusta separazione in attesa della pronuncia del merito. Si tratta di danni a diritti personalissimi in suscettibili di riparazione ex post, il che legittima l'emissione di un provvedimento cautelare di accoglimento.

Le spese vanno liquidate come da dispositivo a carico della soccombenza ma il Collegio ravvisa giusti motivi per compensarle per un terzo.

PQM

Il Tribunale ordina alle Poste Italiane Spa di adibire A. alla sede di Foggia fino alla pronuncia della sentenza di merito concedendo trenta giorni della comunicazione per l'instaurazione del relativo giudizio;

pone le spese di causa a carico della Società soccombente compensandole per un terzo e liquidando i residui due terzi in Euro 600,00 per diritti e Euro 1.500,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali, IVA e CAP.

Firenze, 24 gennaio 2007

                                                           IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO

                                                                              (dr. Giampaolo Muntoni)

Depositato in Cancelleria

il 31 gennaio 2007