Il Tribunale di Firenze
in
funzione di giudice del lavoro
in composizione
collegiale, nelle persone dei magistrati
dr. Giampolo
Muntoni
Presidente e Relatore
dr. Raffaele
Bazzoffi
Giudice
dr. Vincenzo
Nuvoli
Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento
iscritto al n. 59/2007 RGL
Il Tribunale,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24 gennaio 2007,
osserva quanto segue.
1. La lavoratrice A. ha ottenuto dal Tribunale di Firenze la sentenza
n. 1251/2003 con la quale, dichiarata nulla la clausola apposta al suo
contratto a tempo determinato, è stato riconosciuto che il
suo rapporto di lavoro subordinato con le Poste doveva essere
considerato a tempo indeterminato a partire dall'assunzione in data
4.2.2000. Tale sentenza è stata anche confermata in sede di
Appello con sentenza n. 701/2006.
Con ricorso ex art. 700 CPC ella ha lamentato di essersi ingiustamente
vista negare dalle Poste il trasferimento dalla sede di Firenze a
quella di Foggia. Infatti, attingendo alla graduatoria predisposta tra
gli aspiranti a detto trasferimento, le Poste avevano concesso il
trasferimento a persone che in detta graduatoria venivano dopo di lei,
ritenendola sprovvista dei requisiti per poter ottenere detto
trasferimento. Esso infatti, ai sensi dell'Accordo sindacale 27.2.2006,
era concesso soltanto a chi poteva vantare un rapporto di lavoro
"stabilizzato" mentre la posizione della A. era ancora sub judice non
essendo passata in giudicato la sentenza a suo favore.
Le Poste si costituivano
sostenendo la legittimità del criterio adottato e chiedendo
il rigetto del ricorso.
Il Giudice della prima
fase accoglieva l'argomentazione delle Poste e rigettava il ricorso.
In sede di reclamo la A.
insiste sulla illegittimità e discriminatorietà
dei criteri seguiti dalle Poste e insiste per ottenere il
trasferimento, mentre le Poste ribadiscono la legittimità
del proprio operato e concludono per il rigetto del reclamo.
2. L'accordo tra le
Poste e le OO.SS. del 27.02.2006 stabilisce che il personale di
sportelleria, come la A., può essere inserito nelle
graduatorie di mobilità purché all'atto del
trasferimento si verifichi l'esistenza del "definitivo inserimento" in
azienda. Godono del "definitivo inserimento" secondo l'Accordo:
1) coloro che hanno ab
origine un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2) coloro che operino in
azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato.
3) coloro che hanno
sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale con l'azienda ai
sensi dell'Accordo sindacale 13.1.2006.
Nella graduatoria di mobilità per Foggia la A. era collocata
al 21° posto e i posti disponibili erano 26. Tuttavia,
poiché la A. non rientrava in nessuno dei tre casi elencati,
le Poste le preferivano altri dipendenti collocati successivamente a
lei nella graduatoria.
Il Collegio ritiene illegittimo tale comportamento della datrice di
lavoro.
Essa in sostanza ha ritenuto che il proprio interesse ad una
organizzazione stabile degli uffici (messa a rischio dalla presenza di
eventuali posizioni non consolidate giuridicamente perché
sub judice) fosse un ragionevole e tutelabile motivo per introdurre i
tre "filtri" sopra menzionati.
Secondo il Collegio tale pretesa non merita approvazione ed
è irrilevante che essa abbia avuto l'avallo dell'Accordo
sindacale 27.02.2006.
a) Sotto un primo
profilo è da condividere quanto già opinato dal
Tribunale di Pisa con la ordinanza 18.12.06 in un caso analogo
(prodotta dalla A.). In sostanza l'azienda pone la lavoratrice nella
necessità di rinunziare al proprio diritto di azione e ai
successi giudiziali sin qui ottenuti se vuole ottenere il
trasferimento. Il che pare in violazione di quanto garantito dall'art.
24 Cost. e dunque non può essere consentito.
b) Sotto un secondo profilo è certamente illegittima e
discriminatoria la condizione n. 3 dell'Accordo, cioé l'aver
aderito al precedente Accordo sindacale 13.01.2006. Tale Accordo
prevedeva che i lavoratori che avessero vinto la causa sulla
nullità della stipulazione a termine del loro contratto di
lavoro con le Poste rinunziassero alla sentenza in loro favore, con
tutti i corollari di ordine giuridico retributivo e contributivo, e
accettassero una assunzione ex novo a tempo indeterminato da parte
dell'Azienda. Il rapporto di lavoro così diventava stabile.
Ma si noti che i lavoratori che intendevano aderire all'accordo-quadro
stipulato tra i sindacati (non tutti) e l'Azienda, sottoscrivevano un
accordo individuale e dovevano conferire mandato a uno dei sindacati
firmatari di quell'accordo, così automaticamente
affiliandosi ad esso. Si aggiunga che erano dati sessanta giorni di
tempo per aderire a questa conciliazione sindacale e che al momento in
cui si aprì la mobilità per Foggia tale termine
era già scaduto. In pratica, dunque, la ricorrente si
è trovata esposta, per giunta senza nemmeno averlo potuto
preventivare, ad un illegittimo diniego del trasferimento per aver
esercitato i propri diritti sia di azione che di libertà di
affiliazione o non affiliazione sindacale.
Quanto sopra configura senza dubbio una condotta discriminatoria non
consentita dall'ordinamento giuridico e le clausole che la hanno
determinata sono da considerare nulle. Pertanto la A. che, se non fosse
stata discriminata, per la sua collocazione al 21° posto della
graduatoria avrebbe dovuto essere già stata trasferita a
Foggia, ha diritto ad essere destinata a tale sede. Sussiste quindi il
fumus boni iuris a suo favore.
3. Sussiste anche il periculum in mora. Il marito, i piccoli figli e
tutti i familiari della lavoratrice vivono a Lesina (FG), dove
è situata anche la casa di proprietà dove
convincono la famiglia della A. e i suoi genitori. La grande distanza e
la difficoltà di comunicazione tra Firenze e Foggia rende
evidenti le lesioni di carattere relazionale ed esistenziale che alla
vita della lavoratrice deriverebbero da una simile ingiusta separazione
in attesa della pronuncia del merito. Si tratta di danni a diritti
personalissimi in suscettibili di riparazione ex post, il che legittima
l'emissione di un provvedimento cautelare di accoglimento.
Le spese vanno liquidate
come da dispositivo a carico della soccombenza ma il Collegio ravvisa
giusti motivi per compensarle per un terzo.
PQM
Il Tribunale ordina alle
Poste Italiane Spa di adibire A. alla sede di Foggia fino alla
pronuncia della sentenza di merito concedendo trenta giorni della
comunicazione per l'instaurazione del relativo giudizio;
pone le spese di causa a
carico della Società soccombente compensandole per un terzo
e liquidando i residui due terzi in Euro 600,00 per diritti e Euro
1.500,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali, IVA e CAP.
Firenze, 24 gennaio 2007
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO
(dr. Giampaolo Muntoni)
Depositato in Cancelleria
il 31 gennaio 2007