Tribunale di Prato

Sentenza n. 297/2003; N° 401/2003 R. G.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e nella persona del Giudice del Lavoro, la Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile di lavoro decisa il 25/11/03


TRA


P. N.
nata a Prato il 08/08/1964 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti *** e *** con studio in Firenze, via ***

ricorrente


CONTRO


POSTE ITALIANE SPA
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. *** giusta procura alle liti per atto Notaio *** in Roma del 30/3/01 rep. *** e dall'Avv. *** - giusta procura in calce alla memoria difensiva

convenuta


OGGETTO: accertamento nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro e dichiarazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

CONCLUSIONI


ricorrente
1) dichiarare illegittima e quindi nulla la clausola relativa all'apposizione del termine nel contratto di assunzione dell'8.6.2001;
2. in ipotesi, dichiarare illegittime le clausole appositive del termine nel contratto di assunzione del 1.2.2002 e/o nel contratto del 1.6.2002 e/o nel contratto del 1.10.2002;
3. di conseguenza, dichiarare che fra le parti si è instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione prevista dal contratto contenente la clausola dichiarata illegittima e/o nulla;
4. condannare Poste Italiane a ripristinare il rapporto di lavoro;
5. condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la retribuzione a decorrere dalla data di costituzione in mora sino al giorno dell'effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge; in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.

convenuta
respingere il ricorso; con il favore di spese, diritti e onorari.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 23.4.2003, P. N. conveniva in giudizio la spa Poste Italiane avanti al giudice del lavoro di Prato.
Esponeva di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta con contratti di lavoro a termine a tempo pieno del 8.6.2001, 1.2.2002, 1.6.2002 e 1.10.2002 ­ sempre con mansioni di portalettere
In particolare come motivo della previsione del termine:
nel contratto 8.6.2001 si faceva riferimento all'a. 25 CCNL 11.1.2001, ed in particolare ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, nonché alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno/settembre;
nei contratti 1.2.2002, 1.6.2002 e 1.10.2002 si faceva riferimento sempre all'a. 25 CCNL 11.1.2001 ed in particolare ad esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione
Affermava la nullità dell'apposizione del termine al contratto 8.6.2001 per violazione delle norme imperative di cui alle Leggi 230/62 e 56/87, atteso il carattere contraddittorio dell'inserimento di due clausole, l'una relativa a situazioni straordinarie di riorganizzazione e l'altra relativa a situazioni ordinarie di assenze per ferie; nonché il fatto che tale duplice nozione viola il criterio di oggettività a cui le norme imperative suddette ancorano la previsione del termine (omissis)
Affermava altresì la nullità dell'apposizione del termine ai contratti 1.2.2002, 1.6.2002 e 1.10.2002 nel richiamare l'a. 25 CCNL '01 non soddisfacevano il criterio del nesso di causalità fra le esigenze richiamate e le mansioni di portalettere sempre affidate alla ricorrente, oggetto di onere della prova a carico della convenuta la quale avrebbe dovuto dimostrare non solo l'esistenza delle esigenze straordinarie bensì anche il fatto che le stesse avessero resa necessaria l'assunzione della ricorrente. Infine, in violazione dello stesso a. 25 comma III CCNL 11.1.2001, eccepiva che le assunzioni a termine effettuate da Poste avessero superato il limite numerico del 5 % dei dipendenti in servizio nell'anno precedente nella Regione.
E ancora, tutte le assunzioni a termine effettuate dalle Poste dovevano leggersi come sostanzialmente destinate a colmare croniche carenze di organico, in particolare nel settore del recapito, esprimendo quindi un intento fraudolento sanzionato dalla legge.
Svolgeva pertanto le conclusioni indicate in epigrafe, chiedendo la dichiarazione di nullità delle clausole a termine, e di avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa data, con condanna delle Poste alla sua riammissione in servizio, ed al pagamento delle retribuzioni maturate quantomeno dal 5.2.2003, data di costituzione in mora della convenuta, oltre rivalutazione ed interessi.


Con memoria di costituzione depositata il 15.11.2003, la spa Poste Italiane resisteva alle domande di cui chiedeva il rigetto.
Premetteva la legittimità delle causali di contratti a termine previste dalla contrattazione collettiva, considerando che la legge n. 56/87 aveva innovato la precedente disciplina di cui alla legge 230/62, prevedendo all'a. 23 che, oltre alle ipotesi individuate dalle legge, l'apposizione del termine fosse consentita anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, legittimando così l'individuazione di ipotesi nuove, senza fissare alcun limite di oggetto. A maggior ragione, la portata della L. 56/87 era risultata confermata dal D. L.vo 368/2001, il quale nel sostituire in toto la L. 230/62, aveva posto a base della previsione del termine non più ipotesi specificamente previste, bensì ragioni di carattere tecnico, produttivo e sostitutivo.


(Omissis)
Ora, prescindendo dal dilemma relativo al fatto che la riforma di cui al D. l.vo 368/01 nel suo complesso abbia conservato o alterato il rapporto tra regola ed eccezione che prima espressamente caratterizzava il contratto a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, è decisivo considerare che il relativo sindacato giudiziale ­ da svolgersi anche nella presente controversia ­ attualmente si colloca nell'ambito di una previsione descrittiva (caratterizzata da tipologie ampie di situazioni), che riserva alla scelta organizzativa datoriale, e non più alla legge, l'individuazione delle esigenze da soddisfare.
Il giudice quindi non potrà sindacare il merito delle scelte datoriali, attuate per la soddisfazione delle ragioni oggettive autonomamente perseguite, potendo tuttavia verificarne l'effettività (ovvero se il concreto contenuto della prestazione lavorativa coincida con quello contemplato dal contratto individuale) nonché la coerenza ovvero il nesso causale fra le esigenze medesime ed il contenuto del contratto individuale).
L'esito di tale tipo di accertamento giudiziale sarà quindi quello secondo cui, se nel concreto svolgimento del rapporto in esame la clausola non trovasse riscontro nella sua enunciazione, la tipologia contrattuale prescelta non avrebbe fondamento giuridico, con la conseguente conversione del contratto invalidamente stipulato a termine in un contratto a tempo indeterminato (a. 1 comma 2 del D. L.vo 368/01).
Si ricava quindi ­ a carico del datore di lavoro che invochi a suo favore la validità della medesima clausola ­ l'esistenza dell'onere di provare sia la coerenza che l'effettività della sua scelta rispetto all'esistenza oggettiva delle medesime ragioni.


IL CASO DI SPECIE


Da quanto detto finora discende che deve considerarsi nulla la clausola di apposizione del termine al contratto individuale stipulato il 1.2.2002,formulato con richiamo all'a. 25 CCNL 11.1.2001 e collocato nel vigore del D.L.vo 368/01.
Va premesso che non vi è dubbio sulla legittimità in sé della clausola collettiva che, ai sensi dell'a. 23 L. 56/87 nonché in analogia all'ampia tipologia di ragioni giustificative del termine ora previste dall'a. 1 D. L.vo 368/01, si esprima con indicazioni generali nel richiamare esigenze conseguenti a processi di riorganizzazione, per di più qualora i datori di lavoro siano ­ come Poste ­ articolati diffusamente su tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, spetta poi alla contrattazione individuale esprimere il nesso concreto tra l'indicazione ampia della clausola collettiva e la specifica realtà territoriale, nonché lo specifico settore di operatività aziendale, ove il dipendente assunto a termine viene collocato.
A tal fine la società convenuta avrebbe dovuto dedurre e provare la effettiva necessità dell'assunzione del ricorrente rispetto alla particolare situazione dell'ufficio dove egli fu collocato, con particolare riguardo alle mansioni di portalettere a lui assegnate, invede di limitarsi a riprodurre nel testo del contratto individuale la stessa generica formulazione della clausola collettiva. E ancora, l'onere ora detto non avrebbe potuto essere assolto con le deduzioni di merito e le richieste di prova per testi formulate nella memoria introduttiva di Poste, tutte formulate con esclusivo riferimento al complesso assetto nazionale dell'organizzazione datoriale e senza alcuna menzione delle particolarità del recapito postale a Prato.
Soltanto se l'onere di deduzione e prova ora indicato fosse stato assolto sarebbe stato possibile collegare la generale causale della ristrutturazione con la singola prestazione del ricorrente. Per contro la mancata individuazione effettiva del collegamento fra clausola autorizzatoria collettiva e singolo contratto a termine, in concreto, ha reso illegittima l'apposizione del medesimo termine al contratto del ricorrente laddove, in astratto, la stessa avrebbe potuto essere giustificata dalla norma collettiva.
Per contro, era legittima la clausola di apposizione del termine al precedente contratto stipulato l'8.6.2001 in relazione alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie", formula espressamente prevista sia nell'a. 8 CCNL 1994 sia nell'a. 25 CCNL 2001 (nel vigore del quale è stato concluso il contratto in esame).


(omissis)
In definitiva, la clausola che apponeva il termine originario al contratto del 1.2.2002 deve essere dichiarata nulla per contrasto a norma di legge inderogabile, e quindi il rapporto di lavoro deve ritenersi costituito fin dall'inizio a tempo indeterminato. Pertanto, la convenuta deve essere condannata al ripristino del rapporto dalla stessa data.
La conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni può essere pronunciata soltanto in relazione alla messa in mora realizzata con la lettera pervenuta a Poste il 3.2.2003 con la quale per la prima volta P. esplicitava la volontà di essere ritenuta dipendente a tempo indeterminato fino dal primo contratto a termine.
(omissis)
In punto di aliunde perceptum, la società convenuta non ha assolto l'onere che le competeva a fronte dell'eccezione da lei svolta al fine di dimostrare che la ricorrente avesse lavorato come dipendente di altri datori o comunque percepito retribuzione in tale qualità dopo la data di decorrenza dell'obbligo retributivo di Poste.


P.Q.M.


Il Giudice del Lavoro di Prato,
dichiara nulla l'apposizione del termine al contratto del 1.2.2002 e, quindi, instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla stessa data;
condanna la convenuta al ripristino del rapporto in favore della ricorrente, con pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora del 3.2.2003, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ad eccezione dei periodi relativi ai successivi contratti a termine con Poste iniziati rispettivamente il 10.3.2003 ed il 1.10.2003;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in ¤ 500,00 di diritti ed ¤ 800,00 di onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.


Prato, 25.11.2003