Tribunale di Firenze
DECRETO
del 16/7/2007
Il Giudice del Lavoro
A scioglimento della riserva formulata all’udienza del 4 luglio 2007 nella procedura ex art. 28 Statuto dei Lavoratori instaurata da SLAI-COBAS Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale, coordinamento provinciale di Firenze nei confronti di Poste Italiane S.p.A. con ricorso depositato in data 27 aprile 2007, osserva quanto segue:
l’associazione sindacale ricorrente ha chiesto che il Giudice adito – accertata l’antisindacalità della condotta aziendale costituita dall’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione con durata pari a sei giorni irrogata alla Sig. Sabrina Giaccherini con provvedimento del 17.1.2007 in relazione al mancato recapito nella giornata del 20.11.2006 di Kg. 11,60 di stampe in connessione con l’adesione da parte della medesima allo sciopero del giorno 17.11.2006 – voglia dichiarare l’antisindacalità di tale provvedimento datoriale ed ordinare alla società convenuta l’immediata cessazione della condotta antisindacale nonché la rimozione degli effetti mediante la revoca della sanzione disciplinare, ordinando altresì alla convenuta di procedere alla pubblicazione, nelle forme ritenute di giustizia, dell’emanando provvedimento, con vittoria di spese ed onorari.
La società convenuta, costituitasi ritualmente, ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’O.S. ricorrente in quanto priva del necessario requisito della nazionalità nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire del Sindacato ricorrente – non configurandosi la lesione di un interesse collettivo – e per carenza del requisito dell’attualità, trattandosi di condotta esaurita nei mesi precedenti alla proporzione del ricorso e inidonea a produrre effetti durevoli nel tempo.
Rileva preliminarmente il decidente la sussistenza del presupposto legittimante il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori ricorrendo il carattere nazionale dell’associazione sindacale ricorrente tanto in relazione alla sussistenza di un’attività sindacale riferibile a tematiche di carattere nazionale e non già limitate a questioni di carattere meramente locale (cfr. Cass. Sez. lav. 23 marzo 2006, n. 6429).
Si osserva a riguardo che l’eccezione formulata da parte convenuta in relazione alla insussistenza della natura intrinsecamente nazionale dell’attività sindacale espletata risulta contraddetta dalle produzioni documentali avversarie: il carattere di nazionalità dell’azione sindacale del Sindacato ricorrente risulta pienamente ricavabile dalla descrizione dell’ambito di operatività espresso nello Statuto allegato sub doc. 1) di parte ricorrente nonché confermato in termini di effettività dalla documentazione relativa alla natura dell’azione sindacale esplicata dalla stessa in relazione a vertenze e tematiche sindacali in un orizzonte nazionale e non già meramente locale per contenuti ed interessi (cfr. docc. 2/65 allegati al ricorso da cui emergono segnatamente l’indizione di scioperi a carattere nazionale, l’emissione di comunicati sindacali in tale ambito e la partecipazione a tavoli nazionali di trattativa come da convocazioni innanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegate in particolare sub 41/42/58).
Le ulteriori eccezioni preliminari risultano anch’esse infondate tenuto conto della possibile reiterazione della condotta in relazione ad eventuali futuri scioperi e della natura plurioffensiva del comportamento denunciato.
Nel merito, risulta pacifico che la Sig. Sabrina Giaccherini, dipendente dell’odierna convenuta applicata presso il CPD di Novoli con mansioni di portalettere, aderiva allo sciopero indetto dalle OO.SS. COBAS per la giornata del 17.11.2006 ricevendo, nella giornata di sabato 18.11.2006, specifiche disposizioni da parte della Responsabile dell’ufficio di dare precedenza all’azzeramento del recapito delle lettere, in quanto corriere prioritario, secondo il meccanismo J+1 (con consegna entro un giorno dalla data di accettazione) comunque rispettando lo standard di consegna previsto per le stampe, detto J+3 (con consegna entro tre giorni dalla data di accettazione); risulta pure pacificamente acquisito che la Sig. Giaccherini, alle h. 13,00 del lunedì 20.11.2006, rientrava dalla gita riportando indietro Kg. 11,60 di stampe che, costituendo un residuo della giornata di sciopero del 17.11.2006, avrebbero dovuto essere consegnate entro tale giornata secondo il meccanismo sopra richiamato.
Tale mancato recapito veniva valutato dall’azienda quale “disservizio consistente nell’ingiustificata giacenza di stampe” e pertanto, valutati i precedenti disciplinari della lavoratrice, veniva sanzionato con il provvedimento richiamato.
Tanto premesso, rileva il decidente che il comportamento aziendale concretizzatosi nel sanzionare il mancato esaurimento – nei tempi ordinariamente previsti per il recapito – dell’arretrato fisiologicamente dovuto al giorno di sciopero integra condotta antisindacale.
Tale comportamento – seguito all’imposizione al lavoratore di un maggior carico di lavoro nell’ambito dell’orario contrattuale con conseguente intensificazione dei ritmi di lavoro ai fini di tale recupero – comportava infatti che gli effetti pregiudizievoli dello sciopero sul piano dell’organizzazione del lavoro ricadessero esclusivamente sul lavoratore non valutando poi adeguatamente tale circostanza in sede disciplinare e pertanto così coartando oggettivamente la libertà di adesione allo sciopero attraverso la configurazione e la sanzione di un ingiustificato inadempimento della lavoratrice.
Tanto comporta la palese antisindacalità della condotta aziendale posta in essere con la conseguente pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
dichiara che l’irrogazione a Sabrina Giaccherini della sanzione disciplinare di cui al provvedimento aziendale del 17.1.2007, ricevuto dalla medesima in data 20.1.2007, integra condotta antisindacale;
ordina alla società convenuta l’immediata cessazione della condotta antisindacale posta in essere;
ordina alla società convenuta la rimozione degli effetti di tale illegittimo comportamento revocando la sanzione disciplinare applicata;
condanna la società convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura complessiva di Euro 800,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari oltre rimborso spese generali ed IVA e CAP.
Firenze, 16 luglio 2007