REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo SCIARELLI -Presidente-

Dott. Giovanni MAZZARELLA -Consigliere-

Dott. Guido VIDIRI -Consigliere-

Dott. Paolo STILE -Consigliere-

Dott. Vincenzo DI CERBO -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ..., giusta delega in atti;

-ricorrente-

contro

C.P. elettivamente domiciliata in Roma ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ..., giusta delega in atti;

-controricorrente-

 

avverso la sentenza n°280/02 della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 07/05/02, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/05 del Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;

uditi gli avvocati ...;

udito l'avvocato ...;

udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

Udienza 16 febbraio 2005

Pres. G. Sciarelli

Est. V. Di Cerbo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta da P.C., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 8 ottobre 1998 con la S.p.A. Poste Italiane e la conseguente vigenza da tale data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; condannava inoltre la società convenuta a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate a decorrere dal 24 luglio 2000, data dell'offerta della prestazione lavorativa.

Avverso la sentenza proponeva appello la S.p.A. Poste Italiane. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza depositata in data 7 maggio 2002 la Corte d'Appello di Firenze rigettava il gravame.

Premesso che il contratto era stato stipulato, ai sensi dell'art.23 della legge n.56 del 1987, nell'ambito della previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che aggiunge alle tre ipotesi previste dall'art.8 del CCNL quella delle esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, attribuiva rilievo decisivo al fatto che, avendo le parti raggiunto un'intesa originariamente priva di termine, avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine individuato prima nel 31 gennaio 1998 e successivamente nel 30 aprile 1998. Il contratto a termine de quo era stato stipulato in epoca successiva all'ultimo dei termini sopra indicati e pertanto era privo del supporto derogatorio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S.p.A. Poste Italiane basato su un unico motivo. Resiste con controricorso P.C.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo d'impugnazione la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché vizi di motivazione. Deduce in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'accordo del 25 settembre 1997 era condizionato alla stipula di accordi autorizzativi. In effetti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il suddetto accordo collegava la possibilità di assunzioni a termine esclusivamente al perdurare della fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in atto, a sua volta correlata alla trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni. Un limite di validità temporale non era stato mai pattuito dalle parti. Era pertanto erronea l'interpretazione accolta concernente gli accordi attuativi. Infine la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini del decidere, il successivo accordo del 18 gennaio 2001.

Il ricorso deve essere rigettato.

Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe a quella in esame (cfr., da ultimo, Cass. 14011/2004). Deve premettersi che l'art.23 della legge n.56 del 1987 sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art.1 della legge 18 aprile 1962 n.230 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art.8bis del decreto-legge 29 gennaio 1983 numero 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983 n.79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

L'ipotesi concernente la presente controversia è quella individuata dall'accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti sindacali a integrazione dell'art.8 del CCNL 26 novembre 1994, che fa riferimento alle esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; ipotesi che è stata precisata dall'accordo sindacale stipulato anch'esso in data 25 settembre 1997 intitolato accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all'art.8 del CCNL, così come integrato con accordo 25 settembre 1997, "le parti si danno atto che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte alle suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato". Il termine del 31 gennaio 1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell'accordo sindacale "attuativo" sottoscritto in data 16 gennaio 1998.

La norma dell'art.23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente fortemente innovativo, del modello dei contratti a termine "autorizzati", per i quali, cioè, l'autorizzazione costituiva il presupposto necessario per la valida apposizione del termine di durata, già introdotto nell'ordinamento dal decreto-legge 3 dicembre 1977 n.876, convertito in legge 3 febbraio 1978 n.18, (con le successive modificazioni di cui alle leggi 24 novembre 1978 n.737, 25 marzo 1983 n.79, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1983 n.117, e 25 marzo 1986 n.84), mediante l'attribuzione ad un organo pubblico (Ispettorato del lavoro) del potere autorizzativo all'esito di un accertamento preventivo degli elementi della fattispecie normativa. Con tale modello, in effetti, sono state create aree di lavoratori precari e stagionali in funzione d'integrazione ricorrente dell'organico normale dell'impresa.

La riserva all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di contratti a termine, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso creare, evidentemente, un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della legge n.18 del 1978, per cui, accanto all'area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere un'area di impiego normale e ricorrente di tale tipo di rapporto, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali ed astratte, ma allo strumento negoziale collettivo.

Peraltro, sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è sorto il problema interpretativo. Ci si è chiesto cioè se il contratto a termine autorizzato dalla contrattazione collettiva costituisca, essendone mutata la funzione economico-sociale, un tipo contrattuale a sé stante, interamente sottratto all'area di applicazione della legge 18 aprile 1962 n.230, rimasta, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, la legge generale che regola la materia. Tale problema può considerarsi definitivamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. n.13343/1993; Cass. n.18354/2003) con l'affermazione del principio di diritto secondo cui la disposizione dell'art.23 della legge n.56 del 1987, che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo piano della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da questa delineato. Consegue a questo principio di diritto che l'applicazione di detta disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione di rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.

Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per l'individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso art.23, reca la precisazione del livello della stessa contrattazione (nazionale o locale) con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali (sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); ma nessun principio o criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge (Cass. n. 14011/2004).

In tale contesto è altresì da precisare che la fattispecie contrattuale ora in contestazione si è esaurita anteriormente all'entrata in vigore del sopra ricordato decreto legislativo n.368 del 2001, che ha modificato in senso abrogativo la precedente normativa di cui alla legge n.230 del 1962. Non sono poi neppure applicabili ratione temporis le disposizioni derogatorie del regime di diritto comune di cui al comma 21 dell'art.9 del decreto-legge n.510 del 1996, convertito in legge n.308 del 1996, secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono invece allo scadere del termine finale di ciascun contratto".

In forza della sopra citata "delega in bianco" ai sensi dell'art.23 della legge n.56 del 1987 le parti sindacali ivi indicate hanno individuato quale nuova ipotesi di contratto a termine quella determinata da "esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali quale condizione per la trasformazione giuridica dell'Ente" (Accordo sindacale 25 settembre 1997).

La legge da ultimo citata, con la sua portata applicativa affidata all'autonomia sindacale, si inserisce nel complesso sistema delineato dalla legge n.230 del 1962, nel senso che restano applicabili le regole da questa prescritte, come ad esempio la trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei successivi contratti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cass. n.7519/1998) ed anche la regola per cui l'onere probatorio sulle condizioni che giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga, resta carico del datore di lavoro (Cass. n. 19695/2003, Cass. n. 8532/2003, Cass. n.3843/2000).

Tutto ciò premesso in linea di principio, deve osservarsi che la Corte d'Appello di Firenze ha statuito, sulla base di una motivazione comunque idonea a sorreggere il decisum di rigetto dell'impugnativa della S.p.A. Poste Italiane e, conseguentemente, di accoglimento dell'originaria domanda giudiziale, che comunque la legittimità dei contratti a termine viene esclusa per i contratti stipulati dopo il 30 aprile 1998 (nel cui ambito di tempo rientra la fattispecie contrattuale in contestazione), avendo le stesse parti sindacali valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed avendo stipulato i cosiddetti accordi attuativi con i quali avevano fissato un limite di tempo alla facoltà di procedere a assunzioni a termine in deroga alla normativa di cui alla legge n.230 del 1962. Il primo di tali accordi attuativi (in data 16 gennaio 1998) aveva differito il termine fino al 31 gennaio 1998; tale termine era stato poi prorogato al 30 aprile 1998. L'assunzione a termine effettuata in discussione, in quanto avvenuta dopo il 30 aprile 1998, era priva di supporto derogatorio.

In merito alle censure formulate con riguardo all'interpretazione degli accordi sindacali sopra citati si rileva che la motivazione addotta dal giudice dell'appello appare, al riguardo, sinteticamente congrua e sicuramente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. in quanto nell'interpretazione degli accordi sindacali succedutisi per introdurre la possibilità di una nuova ipotesi di contratto a termine ai sensi dell'art.23 della legge n.56 del 1987 - costituiti da:
1. il primo accordo in data 25 settembre 1997 per individuare la causale della nuova ipotesi di contratto a termine ("esigenze eccezionali collegate alla trasformazione giuridica dell'ente");
2. il secondo accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, sempre del 25 settembre 1997, per indicare fino a quando l'Ente avrebbe potuto fare ricorso alla cennata ipotesi di contratto a termine (fino al 31 gennaio 1998);
3. l'accordo, sempre attuativo, del 16 gennaio 1998 per prorogare la summenzionata data (sino al 30 aprile 1998) -
il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti. Infatti nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente i tre accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12245/2003, Cass. n. 12453/2003).

E' comunque da rilevare che, in tema di interpretazione e di applicazione di contratti collettivi di diritto comune, la parte che intenda denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una dichiarazione negoziale o di un comportamento contrattuale da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale e del comportamento inter partes operata da tale giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito della valutazione e sono perciò inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 17993/2003). L'interpretazione della contrattazione collettiva è infatti riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente; sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente alla coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, non potendosi perciò ritenere idonea a integrare un valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nlla contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8194/2001).

In ogni caso, per ricondurre alla fattispecie in esame i suddetti principi generali, la sentenza impugnata ha correttamente, sia pure implicitamente, rispettato il canone ermeneutico di cui all'art.1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, attribuendo così significato agli accordi attuativi con cui erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997 (che peraltro si riferiva espressamente alle esigenze conseguenti agli assetti occupazionali collegati alla trasformazione giuridica dell'ente effettivamente avvenuta con trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni in data 28 febbraio 1998) in quanto, diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 2866/2004). Le censure contenute in ricorso non valgono ad inficiare la ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito: in particolare è da considerare inidoneo all'annullamento della statuizione il richiamo all'accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla S.p.A. Poste Italiane deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso all'udienza del 16 febbraio 2005.