CASSAZIONE VINTA PER TUTTI?

 

prima della sentenza, vorremmo che i visitatori leggessero qualche considerazione:

 

 

 

 

 

 "Questi contratti, infatti, erano stati stipulati - secondo la società Poste Italiane - nell'ambito della previsione dell'accordo del 25 settembre 1997 (integrativo dell'art.8 del c.c.n.l.), che, secondo la dizione stipulata nello svolgimento del processo, fa espresso riferimento ad "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, in relazione alla trasformazione giuridica dell'ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Il programma era, evidentemente, finalizzato ad una più elastica ed agevole disposizione delle risorse umane ed era collegato ad un piano di trasformazione e di adeguamento della società.

La Corte d'Appello osservava tuttavia che il piano di trasformazione, sulla base dei dati raccolti, era risultato del tutto indeterminato quanto a modalità di tempo e di strumenti, salvo che per quanto riguarda il ricorso al lavoro a termine.

"Non sono dedotti né il luogo, né il tempo, né il settore, né le mansioni o posizioni di lavoro relativamente ai quali la manovra ha imposto o ragionevolmente reso necessario - in attesa di un assetto organizzativo stabile e definitivo - di procedere nel frattempo ad una o più assunzioni a termine e, per quello che riguarda la causa, all'assunzione a termine dell'appellante".

La Corte ricordava il principio generale, secondo il quale spetta sempre a colui che invoca la legittimità della stipulazione a termine dimostrare la correlazione tra le ragioni della stipulazione a termine e ragioni sottese alla previsione astratta di ammissibilità della stipulazione stessa.

In effetti, la S.p.A. Poste Italiane aveva dedotto alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare l'esistenza di una "complessa manovra riorganizzativa in atto nella S.p.A. Poste Italiane descrivendone i momenti ed i tempi e ad individuare le ragioni di alcuni ritardi nei tempi dei vari momenti"."

 

Osserva il collegio:

il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

 

 

 

 Anche se prevista dalla contrattazione collettiva l'assunzione a termine per sostituzione di lavoratore assente per ferie deve rispondere, necessariamente, a tutti i requisiti indicati dall'art.1 comma secondo della legge n.230 del 1962, e, pertanto, la lettera di assunzione deve contenere il nominativo del dipendente da sostituire e il periodo della sostituzione.

Nel caso di specie sono mancate tali indicazioni nel primo contratto, e non è stata neppure offerta la prova che, almeno sotto un profilo complessivo, le assunzioni a termine non ebbero a superare - quanto a numero di ore - le assenze del personale assente per ferie.

La Corte non condivide il principio di diritto formulato dalle sentenze impugnate, secondo il quale sarebbe condizione sufficiente, tale da legittimare comunque l'apposizione del termine al primo contratto, la circostanza che il F. sia stato assunto per sostituire personale in ferie, dovendo considerarsi come fatto notorio - e non necessitando di alcuna prova né di alcuna ulteriore specificazione ai sensi degli artt.3 e 1, secondo comma, della legge del 1962 - la circostanza che nei mesi tra giugno e settembre il personale dipendente dell'Ente Poste Italiane fosse solito godere massicciamente di un prolungato periodo di ferie, anche superiore a quello di quindici giorni previsto dal contratto all'interno di tale periodo.

Sul punto, i giudici di appello, hanno sottolineato che "si deve pertanto ritenere che la stipulazione a termine, avvenuta in un periodo di tempo indicato dal contratto come quello durante il quale si godono solitamente le ferie, sia sufficiente a soddisfare le condizioni di legittimità del termine e cioè la correlazione effettiva tra stipulazione e finalità temporanee che tale stipulazione intende perseguire".


"Secondo il ricorrente, nessun pregio potrebbe avere l'argomentazione del fatto notorio delle ferie estive, ciò sia perché la contrattazione collettiva limita a solo due settimane - nel periodo giugno settembre di ciascun anno - le ferie usufruibili di ciascun lavoratore, sia perché la clausola del contratto collettivo richiede comunque la necessità di espletamento del servizio in relazione alla "concomitanza" delle assenze per ferie, richiedendo - sia pure implicitamente - un preciso rapporto numerico tra assenze per ferie e sostituzioni.

In altre parole, nel caso di specie avrebbe potuto non registrarsi alcuna "concomitanza" ovvero avrebbe potuto esservi personale in ferie e non sussistere comunque la necessità di provvedere alle assunzioni a termine, almeno nelle mansioni e negli uffici considerati.

Tra l'altro, osserva il ricorrente incidentale, fin dal ricorso introduttivo in primo grado, non si era neppure pretesa la prova dell'effettività delle singole sostituzioni (all'interno della sostituzione multipla).

Non era stato richiesto, cioè, che il nome del personale assente per ferie e sostituito in concreto dal F. fosse indicato nel contratto, ma semplicemente che la società convenuta desse "prova", almeno, che nel periodo in questione, avesse goduto di ferie, nell'unità produttiva di cui si discute, un numero di dipendenti almeno pari a quello dei lavoratori assunti a termine ed in concomitanza con le ferie stesse".

In sostanza, si chiedeva la prova che la società Poste Italiane non avesse assunto a termine più dipendenti di quelli effettivamente assenti per ferie, in un determinato ufficio e periodo (senza neppure accennare alla problematica della piena identità di mansioni e della possibilità di uno scorrimento di mansioni tra sostituto e sostituto).

Nessuna prova sul punto era stata articolata dalla società Poste Italiane, che pertanto doveva considerarsi decaduta da ogni ragione probatoria."


 

"Del resto, ciò che il lavoratore aveva dedotto sin dal primo atto del giudizio era proprio che la sua assunzione a termine (come quella di tutti gli altri lavoratori assunti in forza dell'art.8 del contratto) era stata disposta per supplire alla cronica ed endemica carenza di personale e non certo per consentire la copertura di ipotesi eccezionali rispetto all'ordinario ciclo organizzativo e produttivo dell'azienda.

I dati numerici risultanti dalla documentazione prodotta confermavano tale tesi."

 


Come bene ricordato da entrambe le parti l'ipotesi introdotta nella contrattazione collettiva è la seguente: "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre". Successivamente la facoltà di assunzione a termine con tale causale è stata estesa fino al mese di ottobre.

La previsione del contratto collettivo, come già ricordato, si inserisce nell'ambito delle disposizioni di legge, e precisamente in quelle di cui all'art.1 comma secondo lettera b) e articolo 3 della legge del 1962.

In base all'art.1, è consentita l'apposizione del termine al contratto "quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione".

Ciò che la legge del 1962 richiede è l'indicazione del dipendente sostituito ed il periodo della sostituzione.

La nuova disposizione dell'art.23 della legge n.56 del 1987 - che consente alla contrattazione collettiva nazionale o locale di individuare nuove ipotesi in cui è consentita l'apposizione del termine - costituisce certamente un ampliamento del numero delle eccezioni consentite, ma non determina ancora un capovolgimento del principio generale secondo il quale il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola e l'assunzione a termine l'eccezione.

L'art.1 della legge del 1962 rimane (sempre con riferimento all'epoca dei fatti di causa) pur sempre un'architrave del pur traballante sistema del contratto a termine.


 

La ricorrente principale sottolinea che il profilo di censura del primo contratto a termine - relativo alla mancata prova della relazione causale tra situazione di fatto legittimante ed assunzione a termine del sostituto - sarebbe del tutto infondato. Ciò perché l'art.8 del contratto collettivo nazionale di lavoro non prevede affatto l'assunzione "in sostituzione di lavoratori in ferie" ma legittima il ricorso al contratto a termine per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre", che è formula ben più ampia attenendo a tutte le molteplici esigenze che si possono creare in questo periodo, anche per l'assenza per ferie dei dipendenti.

 

 

 

 

 Procedendo a tale concreta valutazione il giudice di rinvio dovrà tener conto del principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui ove, nell'ambito di una controversia sulla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro a tempo determinato, si accerti la natura a tempo indeterminato del rapporto stesso, da tale accertamento non deriva automaticamente il diritto del ricorrente alle retribuzioni relative al periodo successivo alla scadenza del termine illegittimamente apposto, atteso che tale diritto è sinallagmaticamente correlato alla prestazione lavorativa.