Corte d'Appello di Milano
sentenza n°131 del 12 marzo 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:Dott. Giorgio MANNACIO - Presidente
Dott. Luigi de Angelis - Consigliere
Dott. Paola Accardo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'Appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 5/3/2001 e promossa con ricorso depositato il 4/9/2000
D A ***
elettivamente domiciliato presso l'Avv. *** che lo rappresenta e difende in giudizio per delega come in atti
appellante
C O N T R O POSTE ITALIANE SPA in persona del suo presidente in carica pro-tempore
elettivamente domiciliato presso l'Avv. *** che lo rappresenta e difende in giudizio per delega come in atti
appellato
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Tribunale.
I Procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
C O N C L U S I O N I Per l'appellante:
"In accoglimento del presente appello riformare parzialmente la sentenza 2059/00 del Giudice del Lavoro di Milano, resa inter partes in data 23/3 - 13/7/2000, in particolare:
- dichiarare che tra le parti a far data dal 28/7/98 è intercorso un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- condannare il convenuto al risarcimento del danno, dal giorno del recesso (27/4/99) sino all'effettiva reintegrazione, somma da determinarsi con riferimento alla retribuzione mensile (dedotta in primo grado e non contestata) pari a £ 2.267.480, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- con condanna alle spese di lite del grado".
Per l'appellata:
"Si chiede che la Corte d'Appello adita, voglia, contrariis reiectis, per i motivi tutti analiticamente esposti, respingere integralmente il ricorso avversario dell'appellante e, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la validità del contratto a termine del 17/11/98, con ogni consequenziale provvedimento, e condannare lo stesso a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio.
In via subordinata si chiede accertarsi l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per il comportamento inerte dell'appellante.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo, si reiterano le richieste istruttorie già formulate in primo grado sugli stessi capitoli e con gli stessi testi ivi indicati. Si chiede ordinarsi l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi (mod.101 e mod.740) dell'appellante relative agli anni 1999 e 2000 e del libretto di lavoro; si chiede inoltre acquisirsi, in materia, informazioni presso l'Ufficio di collocamento.
Si chiede inoltre ammettersi interrogatorio formale delle parti sulla seguente circostanza: Vero che il sig.*** non ha mai messo a disposizione le proprie energie lavorative successivamente agli inviti datoriali a riprendere servizio."
Oggetto: impugnazione contratti a termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.*** ha esposto di essere stato assunto dalla spa Poste Italiane in data 28 luglio 1998 con contratto a termine per espletamento del servizio durante il periodo di assenza per ferie giugno-settembre. Il 30 settembre il rapporto era stato risolto e il successivo 7 novembre 1998 egli era stato assunto - sempre con contratto a termine sino al 31 gennaio 1999 per eccezionali circostanze conseguenti alla ristrutturazione dell'ente. Il rapporto era stato risolto con effetto 1 febbraio 1999; il contratto era stato prorogato sino al 26 aprile dello stesso anno; il 19 aprile era stato esercitato il recesso.
Il *** ha affermato l'illegittimità di tali contratti per violazione delle regole sull'apposizione del termine ed ha chiesto che il Tribunale del Lavoro di Milano - dichiarata la natura a tempo indeterminato del rapporto - condannasse la spa Poste Italiane a pagargli le retribuzioni fino alla data del ripristino del rapporto.
La spa Poste italiane si è costituita ed ha affermato che i contratti a termine erano stati stipulati secondo le previsioni dell'art.8 del contratto collettivo, legittimato ad introdurre nuove ipotesi di contratto a termine dall'art.23 legge 56/1987. Parte resistente ha aggiunto che anche l'ipotesi di stipulazione a termine per esigenze di ristrutturazione è prevista da un Accordo sindacale integrativo dell'art.8 del contratto e che la circostanza della ristrutturazione è notoria. Quanto alla proroga di uno di essi la resistente ha affermato che essa si collocava entro una situazione di protrazione delle esigenze eccezionali che avevano legittimato la stipulazione.
Il Tribunale di Milano con sentenza 13 luglio 2000 n.2059 ha accolto la domanda limitatamente al periodo dal 7 novembre 1998, salvando il contratto precedente stipulato per sostituzione di dipendenti in ferie.
La sentenza è appellata dal *** che chiede l'accoglimento integrale delle proprie domande e cioè già a partire dal primo contratto.
La spa Poste Italiane si è costituita e mentre chiede la conferma del punto di decisione ad essa favorevole fa appello incidentale per la parte in cui accoglie le domande dell'appellante. La resistente osserva che il *** - dopo la sentenza a lui favorevole - è stato invitato per ben due volte a riprendere il servizio e non l'ha fatto determinando così l'estinzione del rapporto. Quanto alle esigenze eccezionali collegate alla ristrutturazione ha osservato che con Accordo sindacale del 18 gennaio 2001 si è espressamente dato atto che il ricorso al contratto a termine da parte della spa Poste Italiane risponde alle condizioni di cui all'art.8 così come integrato dal successivo accordo sindacale.
Quanto alla proroga ne viene ribadita la legittimità per la presenza di tutte le condizioni che la rendono giuridicamente corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza deve essere confermata.
Il contratto collettivo di settore prevede che possano essere stipulati contratti a termine per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie. Tale possibilità si fonda sull'art.23 della legge 56/1987.
Sulla legittimazione del contratto colletttivo ad introdurre tale nuova ipotesi non è possibile alcuna contestazione di tipo generale.
La peculiarità del caso di specie risiede nel fatto che nel contratto individuale a termine non è cntenuto il nome del sostituto né il concreto periodo di ferie di costui. Va osservato - contro tale rilievo - che l'art.23 della legge sopra citata, articolo totalmente innovativo, non prevede la necessità di tali indicazioni formali così come non ne prevede la necessità l'art.8 del contratto collettivo. Si deve pertanto ritenere che la stipulazione a termine avvenuta in un periodo di tempo indicato dal contratto come quello durante il quale si godono solitamente le ferie sia sufficiente a soddisfare le condizioni di legittimità del termine e cioé la correlazione oggettiva tra stipulazione e finalità temporanee che tale stipulazione intende perseguire.
Tale conclusione riceve una ragionevole conferma dalla considerazione che le ferie debbono essere necessariamente concesse e che ciascun dipendente ha diritto di goderne in un periodo tendenzialmente uguale per tutti.
L'art.8 del contratto è stato integrato da un Accordo collettivo in base al quale la stipulazione a termine è consentita per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.
In linea generale anche riguardo a tale nuova previsione vale il richiamo all'art.23 della legge citata ma il problema - posta tale premessa - non può essere risolto nel modo in cui è stato risolto per le ferie.
La possibilità di sipulare contratti a termine nell'ipotesi aggiunta e sopra riportata non si fonda su un fatto generale e necessario come il godimento delle ferie (tale che il collegamento tra stipulazione e sostituzione temporanea è, per così dire, automatico) ma su un fatto organizzativo relativo e variabile che pone un rapporto tra una situazione generale di ristrutturazione e rimodulazione e la necessità di sopperirvi con uno o più contratti a termine.
Non vi è ragione di affrontare il problema generale della clausola collettiva sopra riportata e che l'appellante principale sospetta di nullità ma di rilevare - a favore dell'appellante stesso - come spetti sempre a colui che invoca la legittimità della stipulazione a termine di dimostrare la correlazione tra le ragioni della stipulazione a termine dimostrare la correlazione tra le ragioni della stipulazione a termine e ragioni sottese alla previsione astratta di ammissibilità della stipulazione stessa.
le deduzioni di prova della spa Poste Italiane riguardano:
a) la durata del processo di trasformazione, rimodulazione e simili (cap.2,3 e 4);
b) la necessità di un piano di ridistribuzione delle risorse umane (cap.5);
c) le difficoltà di attuare manovre di mobilità intersede (cap.6);
d) l'avvenuta soppressione di talune unità produttive o posizioni di lavoro (cap.7);
e) l'esistenza di esuberi (cap.8);
f) l'esistenza di ritardi nelle consultazioni sindacali circa alcuni servizi (cap.9);
g) la previsione di recupero di un certo numero di dipendenti a seguito della soppressione di alcuni servizi (cap.10);
h) la mancata realizzazione di tale recupero (cap.11);
i) il ritardo nel processo di divisionalizzazione tra funzioni di staff e di produzione (cap.12)
Si tratta di una serie di deduzioni volte ed idonee a provare l'esistenza di una complessa manovra organizzativa in atto nella spa Poste Italiane, a descriverne i momenti ed i tempi e a individuare le ragioni di alcuni ritardi nei tempi dei vari momenti.
Non sono dedotti né il luogo né il tempo né il settore né le mansioni o posizioni di lavoro relativamente ai quali la manovra ha imposto o ragionevolmente reso necessario - in attesa di un assetto organizzativo stabile e definitivo - di procedere nel frattempo ad una o più assunzioni a termine dell'appellante.
Anche ammettendo le prove (giustamente non ammesse dal primo giudice) non si capirebbe perché sia stato necessario - entro la previsione che ammette la contrattazione a termine - stipulare un contratto a termine con l'appellante.
Né a questa lacuna assoluta può supplire la dichiarazione delle oo.ss. (contenuta nell'Accordo 10 gennaio 2001) con la quale si dà atto che il ricorso alla contrattazione a termine operato dalla spa Poste Italiane risponde alla previsione di cui all'integrazione dell'art.8 del contratto collettivo.
Tale dichiarazione - che può qualificarsi tutt'al più come mero indizio - da un lato non fa che ribadire che il fondamento della previsione riposa sul contratto collettivo e dall'altro nulla dice sul rapporto specifico tra la previsione generale e il contratto a termine che dovrebbe essere funzionale concretamente a quella previsione.
Anche l'ultimo argomento della spa Poste Italiane e concernente l'estensione analogica dell'art.18 s.l. al caso di mancata risposta dopo la dichiarazione di nullità del termine è infondato. Data la inapplicabilità dell'art.18 s.l. a detto caso non è possibile alcuna estensione della norma invocata.
L'unica correzione da apportare alla sentenza - giusta indicazione dello stesso primo giudice - è quella relativa alla data di decorrenza della nullità che va individuata nel 7 novembre 98.
L'appellata spa Poste Italiane va condannata alle spese di appello liquidate in £ 3.000.000.
P.Q.M. In parziale riforma della sentenza appellata:
1) rettifica la data di decorrenza della nullità nel giorno 7 novembre 1998;
2) conferma nel resto;
3) condanna l'appellata spa Poste Italiane a pagare le spese di appello liquidate in £ 3.000.000.
Milano, 5 marzo 2001