Corte d'Appello di Firenze
sentenza n°280 del 7 maggio 2002 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ItalianoLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione Lavoro Composta dai magistrati
Dr. Luigi BARTOLOMEI - Presidente
Dr. Giorgio PIERI - Consigliere
Dr. Fabrizio AMATO - Consigliere Rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n.247 del Ruolo Generale anno 2002, discussa all'udienza del 30 aprile 2002, promossa
d a POSTE ITALIANE S.p.A., con sede in Roma, viale Europa 190, in persona del Presidente pro-tempore Prof. Avv. Enzo Cardi, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. *** giusta procura alle liti per atto Notaio *** in Roma 30 marzo 2001 e dal Prof. Avv. *** ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Firenze, via ***
appellante
c o n t r o *** rappresentata e difesa dall'Avv. ***, in forza di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione in appello ai fini del quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via ***
appellata
C O N C L U S I O N I
Per l'appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, con il favore delle spese di giudizio, accogliere l'appello, e per l'effetto riformare la sentenza n. 222/01 emessa inter partes dal Tribunale di Firenze, in funzione del Giudice del Lavoro in data 22.02.2001, respingendo tutte le domande proposte dalla appellata nei confronti di Poste Italiane S.p.A..
Per l'appellata:
Conclude affinché la Corte di Appello di Firenze voglia respingere l'appello avverso la sentenza n. 222/01 emessa dal Tribunale di Firenze il 22.02.2001.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
OGGETTO:
contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 23 l.56/87 e dell'art 8 ccnl 1994, successivamente alla l.608/96 e sulla base dell'accordo integrativo 25.9.97, da Poste Italiane S.p.A.; temporaneità dell'ipotesi individuata dall'accordo; conseguenze: illegittimità dei contratti stipulati successivamente al 30.5.98 per nullità della clausola di fissazione del termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Poste Italiane s.p.a. impugna la sentenza del Tribunale di Firenze che - in accoglimento alla domanda subordinata proposta da *** - ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra le parti l'8.10.98 e di conseguenza la vigenza da tale data di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni a decorrere dal 24.7.2000, data dell'offerta della prestazione lavorativa.
La società con unico ampio ed articolato motivo di appello censura la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti considerazioni.
Ricorda la evoluzione della disciplina in materia e le rilevanti motivazioni giuridiche e socio-economiche che l'hanno cadenzata, per affermare come oramai, anche a seguito dell'introduzione dell'ultima normativa (d. lgs. 368/2001), attuativa della direttiva 99/70 dell'Unione Europea, i contratti a termine rappresentino una modalità di impiego in alcuni settori adatta a meglio soddisfare le esigenze di datori e di lavoratori e come configurino una tipologia non più eccezionale rispetto al tradizionale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Assume che l'accordo integrativo del 25.9.97, sottoscritto con le oo.ss. dei lavoratori, ha individuato ulteriori cause di ricorso legittimo (ex art.23 legge 28.2.87, n.56) al contratto a termine, ossia per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, vista come condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'allora Ente Poste e in ragione dell'introduzione di nuovi processi produttivi e della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa del progressivo completo equilibrio sul territorio del personale.
Contesta la valutazione del Tribunale in ordine al limite temporale di efficacia e validità di tale accordo integrativo, tanto che ancora nel maggio 1999, allorché la società dichiarò alle oo.ss. l'intenzione di procedere all'assunzione di altre 6600 unità a tempo determinato, i sindacati ritennero addirittura che tale numero fosse insufficiente per le esigenze di rilancio dei servizi.
Rileva altresì che anche l'art. 25 del ccnl stipulato l'11.1.2001 ha inserito tra le ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine quella prevista dall'accordo integrativo del 25.9.97, riconoscendo le parti nel successivo accordo del 18.1.2001 sussistenza ed attualità delle condizioni di fatto ivi indicate. A conferma dell'errata interpretazione della volontà delle parti contraenti, Poste Italiane richiama la propria comunicazione 25.6.2001 di avvio della procedura ex artt.4 e 254 l. 223/91, laddove si deduce che - pur nella situazione di eccedenza di personale per circa 9000 unità - ha dovuto fare ricorso nel periodo giugno-settembre 2001 all'assunzione di circa 5600 lavoratori a termine per assicurare i livelli dei servizi.
Lamenta, pertanto, la mancata considerazione da parte del Tribunale delle importanti e necessariamente lunghe vicende riorganizzative della società, che hanno investito tutti i settori, con l'introduzione di rilevanti nuovi servizi, e soprattutto della terza ipotesi prevista dall'accordo integrativo relativa alla necessità di riequilibrio delle risorse umane sul territorio.
La lavoratrice appellata resiste all'impugnazione e, ripercorrendo il regime normativo speciale del rapporto a tempo determinato presso l'Ente Poste e l'attuale Poste Italiane S.p.A. a partire dal d.l. 510/96 convertito nella legge 608/96, ne assume la persistente vigenza temporale limitata fino alla data del 30.4.98, successivamente alla quale nessuna proroga di legge o di contratto è prevista, per cui illegittimo appare il riferimento all'art. 23 l. 56/87 come illegittime le successive assunzioni a termine.
Deduce l'irrilevanza dell'accordo sindacale del 18.1.2001, successivo ai fatti oggetto della controversia.
Per completezza richiama le tesi difensive sviluppate in subordine in primo grado, ritenute implicitamente assorbite dal primo giudice, relative alla illegittimità della proroga al 26.5.99 del contratto dell'8.10.98 con termine fissato al 31.1.99 e alla circostanza di avere ella svolto mansioni ordinarie non interessate dai processi riorganizzativi richiamati dalla società quale causa legittimante l'apposizione del termine.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa.
M O T I V I
Questa Corte condivide soltanto parte delle considerazioni, contenute nell'atto di appello, circa la evoluzione sistematica cui è stato sottoposto da almeno un quindicennio l'istituto del contratto di lavoro a termine. E' vero, infatti, che - riassumendo in una sola proposizione il lungo processo - sotto il profilo del diritto positivo da ipotesi assolutamente eccezionale rispetto al contratto a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a termine ha ormai raggiunto, non solo dal punto di vista quantitativo, quasi la soglia della "pari dignità" con il primo, per cui non può certo sostenersi che si tratti di fattispecie atipica e marginale; tuttavia, come rilevato da recente perspicua dottrina che in argomento ha esaminato l'ultimo intervento sull'istituto prodotto dal d.lgs. 6.9.2001 n.368, "l'obiettivo 'rivoluzionario' della creazione di un'unica indistinta categoria contrattuale" non è stato ancora raggiunto e tuttora il contratto a termine si discosta in maniera significativa dal tradizionale e normale tipo contrattuale - in termini di forma e di regime sanzionatorio, ad esempio - tanto da rappresentare ancora una tipologia "speciale di contratto. Posta, dunque, tale persistente specialità e, quindi, la non sovrapponibilità tra i due tipi di contratto a tempo indeterminato e contratto a termine, l'interprete resta tenuto ad esaminare le ipotesi di rapporti a termine sottoposti alla sua cognizione secondo i tradizionali schemi di regola ed eccezione.
Nel concreto, d'altra parte, come si vedrà, le considerazioni che precedono hanno poco o nulla di decisivo per la soluzione della controversia, che si sviluppa comunque sull'esame delle specifiche norme dettate per il rapporto a tempo determinato.
Il contratto, con il quale l'appellata è stata assunta a tempo determinato per il periodo 8.10.98/31.1.99 da Poste Italiane S.p.A., giustifica l'apposizione del termine con il richiamo della disciplina legale (che è quella dell'art.23 l.28.2.87, n.56) e di quanto disposto dall'art.8 del ccnl 26.11.94 e dai successivi accordi integrativi del medesimo e, dunque, con la presenza di "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".Viene cioè riprodotta l'ipotesi integrativa, delle tre ipotesi originariamente previste dal secondo comma dell'art.8 del contratto collettivo per i dipendenti postali, stabilita dall'accordo stipulato da Ente Poste e sindacati il 25.9.97, ad eccezione tuttavia del richiamo alla trasformazione della natura giuridica dell'Ente nel frattempo realizzata nei primi mesi del 1998.
E' noto che, a seguito della trasformazione dell'allora Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico (Ente Poste Italiane) disposta con d.l. 487/93, convertito nella legge 29.1.94 n.71, venne dato inizio ad un imponente processo di riorganizzazione e ristrutturazione del settore nel quale ha avuto un ruolo importante anche il cospicuo ricorso ai contratti a termine, reso possibile attraverso la disciplina del primo contratto collettivo nazionale stipulato tra Ente e oo.ss. dei lavoratori, il citato ccnl 26.11.94, il cui art.8 provvide ad individuare - secondo la previsione dell'art.23 l.56/87 - ulteriori e particolari ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro.
La crescita esponenziale del contenzioso relativo alla legittimità delle migliaia di rapporti a termine in tal modo stipulati dall'Ente rese necessario un intervento riequilibratore della complessa vicenda economico-finanziaria in via di attuazione, realizzato attraverso l'ultimo periodo del 21° comma dell'art.9 del d.l.1°.10.96, n.510 (convertito con modificazioni nella legge 608/96), ai sensi del quale le assunzioni a termine effettuate dall'Ente Poste - a decorrere dalla data di sua costituzione e comunque non oltre il 30.6.97 - non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto. Il discutibile intervento derogatorio del regime legale del contratto a termine ha ricevuto di recente l'avallo, per molti versi altrettanto discutibile ma autorevole, del giudice delle leggi, che ha ritenuto insussistenti i sospetti di incostituzionalità della norma sollevati sotto vari profili da numerose autorità giudiziarie (Corte cost. 13.10.2000, n.419).
Quel che risulta rilevante nella fattispecie al vaglio della Corte è il fatto che, poco dopo lo spirare del termine finale di vigenza della deroga fissata dal citato 21° comma dell'art.9 d.l.510/96, interviene il citato accordo integrativo per stabilire nuovamente, secondo la possibilità concessa dall'art.23 l.56/87, ipotesi ulteriori (rispetto a quelle delle discipline legali in vigore all'epoca) di legittima apposizione della clausola del termine al contratto di lavoro. Il rilievo è importante, come suggerisce la difesa dell'appellata, giacché - oltre a dimostrare la prosecuzione di una fase di complessa transizione oltre il limite temporale ritenuto sufficiente dal legislatore del 1996 - consente in prima approssimazione di valutare necessariamente transitoria e limitata nel tempo l'operazione derogatoria dell'impianto legislativo garantistisco per l'apposizione di termini di durata al contratto di lavoro. Ed, infatti, nella stessa data del 25.9.97 le medesime parti, che hanno provveduto ad integrare con la nuova ipotesi l'art.8 del ccnl, stipulano un accordo attuativo con il quale esse si danno atto che l'impresa si trova alle prese con esigenze straordinarie ("nella situazione di"), dovendo affrontare il processo di trasformazione della natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, e, pertanto, essa potrà procedere per fronteggiare tali esigenze ad assunzioni a termine, ma tutto ciò espressamente fino al 31.1.98.
Già a questo punto, è opportuno esaminare la doglianza che innerva l'atto di appello della società, relativa all'omessa considerazione da parte del primo giudice del mancato esaurimento nel 1998 ed anche successivamente della lunga fase di ristrutturazione complessiva (ivi compreso il necessario riequilibrio del personale su tutto il territorio nazionale). La circostanza di fatto - al di là di valutazioni di tipo extragiuridico - può anche assumere la qualità del notorio, ma la questione non è decisiva, giacché la persistenza delle esigenze non rappresenta l'unica condizione legittimante la proroga del regime autorizzatorio.
In altri termini, né la disciplina specifica riguardante il settore (d.l. 510/96), né i reiterati interventi (come si vedrà infra) delle parti sociali sulla materia e la stessa generale disposizione autorizzativa (art.23 l.56/87) alla individuazione di altre ipotesi derogatorie (oltre a quelle indicate all'art.1 l.230/62 e successive modificazioni e integrazioni) da parte della contrattazione collettiva, collegano imprescindibilmente le deroghe alla conclusione delle esigenze straordinarie o eccezionali che è possibile costituiscano la motivazione economico-organizzativa della necessità del ricorso ai contratti a tempo determinato: la disciplina del 1996, si è visto, pone il limite del 30.6.97; nulla dispone in merito la fonte primaria autorizzativa dell'art.23 cit., che infatti neppure indica la necessità che la individuazione di altre ipotesi di legittima apposizione di clausole di termine di durata riguardi esigenze straordinarie o eccezionali, per cui la individuazione di dette ipotesi è lasciata all'incontro delle volontà delle parti collettive, libere anche di fissare limiti temporali alle nuove fattispecie, così come sono obbligate invece a deliberare riguardo al numero percentuale degli assunti a termine rispetto all'organico dei lavoratori a tempo indeterminato.
Il contratto individuale fa appunto riferimento alle regole fissate dall'art.8 del ccnl e, dunque, agli equilibri trovati dalle parti nella realizzazione di quanto autorizzato dall'art.23 citato.
Si è detto in precedenza della fissazione nell'accordo 25.9.97, attuativo per le assunzioni con contratto a termine, del limite del 31.1.98 di (preventivata) sussistenza delle esigenze legittimanti.
Poste Italiane S.p.a. produce anche un accordo attuativo, senza data e sottoscritto dalla sola UGL, con cui si precisa che per far fronte alle esigenze dovute ai processi in corso (trasformazione della natura giuridica dell'Ente e ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali) si permette l'assunzione di personale straordinario con contratto a tempo indeterminato fino al 31.3.98.
Altro accordo attuativo per le assunzioni con contratto a termine, stipulato il 16.1.98 dalle altre oo.ss. su identico modulo a stampa del precedente, fissa il termine finale per procedere alle assunzioni al 30.4.98.
Infine, un altro accordo, modificativo del quarto comma dell'art.14 del ccnl, intervenuto il 27.4.98 anticipa al mese di maggio il periodo di ferie estive stabilito dal citato art.14 e, contestualmente, esplicita l'accordo delle parti, al fine di fronteggiare tramite contratti a termine le esigenze di copertura del servizio durante detto periodo estivo, di prorogare i rapporti a termine in scadenza il 30.4.98 (sulla base dell'indicato accordo autorizzatorio del gennaio precedente) di altri 30 giorni.
Come agevolmente si evince dai dati sopra riportati, l'operazione condotta dalle parti sociali e realizzata nei reiterati accordi attuativi è il risultato sia di un evidente monitoraggio dell'andamento della complessiva e diversificata ristrutturazione aziendale (per cui le parti nell'imminenza della scadenza di un accordo sono giunte alla determinazione di stipularne un altro) sia della verosimile attenzione da parte delle organizzazioni dei lavoratori di non dare all'azienda un'autorizzazione "in bianco" ovvero specificamente collegata a questa o a quella fase della difficile opera di riorganizzazione della società alla stipula di contratti a termine. Dalla cessazione della vigenza della previsione dell'ultimo periodo del 21° comma dell'art.9 d.l.510/96 se ne è prorogato di fatto l'applicazione per altri undici mesi, un lasso temporale congruo di disponibilità sindacale a consentire l'agevolazione nella gestione del personale permessa dal ricorso ampio al più flessibile strumento del contratto a termine.
Successivamente è venuta meno la contrattazione autorizzatoria e, dunque, la causale del contratto a termine stipulato nell'ottobre 1998 con l'appellata risulta inesistente. Non è tanto questione se sia o meno indicata in tale causale integralmente la originaria previsione autorizzatoria di cui all'accordo integrativo dell'art.8 ccnl che conteneva il riferimento alla "trasformazione giuridica dell'Ente": questa indicazione sarebbe stata ridicolmente inutile atteso che tale trasformazione si era abbondantemente realizzata nell'ottobre 1998. Essa peraltro, nell'espressa formulazione del testo contrattuale (ripetuta anche nell'accordo attuativo in pari data), appare presupposto funzionale della più consistente e fondamentale causale relativa alla complessa operazione di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, nel complesso e secondo nuovi equilibri territoriali. Sono queste le esigenze di fondo, probabilmente ancora presenti sia nell'ottobre 1998 sia successivamente (come mette in evidenza l'appellante società allorché richiama accordi e prese di posizione unilaterali degli ultimi mesi); anzi, da quanto dedotto da Poste Italiane S.p.A., sembra che l'impasse più rilevante dipenda dalla difficoltà di operare una razionale redistribuzione sul territorio nazionale del personale. Questa e le altre esigenze, tuttavia, non hanno più ricevuto - come necessario ai sensi dell'art.23 l.56/87 - sanzione e menzione esplicita in sede di accordi collettivi autorizzatori di nuove ipotesi di legittima apposizione di termini di durata ai rapporti di lavoro instaurati dalla società.
Il contratto stipulato con l'appellata contiene, pertanto, una clausola di durata che va considerata illegittima ed il rapporto deve intendersi costituito come a tempo indeterminato.
La decisione di primo grado merita, dunque, integrale conferma, per cui anche in questa sede di appello restano assorbite le allegazioni e domande della lavoratrice proposte in via subordinata davanti al Tribunale.
P. Q. M.
rigetta l'appello e condanna Poste Italiane S.p.A. alla rifusione delle spese del grado, liquidate in E 2.000, di cui E 600 per diritti ed E 1.400 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP.
Firenze, 30 aprile 2002
Il Consigliere estensore
dott. Fabrizio Amato
Il Presidente
dott. Luigi Bartolomei