LA CORTE DI APPELLO
DI FIRENZE
Sezione Lavoro
Composta dai magistrati
Dr. BARTOLOMEI Luigi Presidente rel.
Dr. PIERI Giorgio- Consigliere
Dr. NISTICO' Fausto - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 688 del Ruolo Generale anno 2003, discussa all'udienza del 19 novembre 2004, promossa da
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. Avv. Enzo Cardi, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. unitamente e disgiuntamente all'avv. Prof. *** ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Firenze, via ***, in virtù di procura speciale alle liti per Notar *** rep. N. nnnn del 30 marzo 2001
appellante
contro
*** elettivamente domiciliata in Firenze, via *** presso e nello studio dell'Avv. *** e dell'Avv. *** dai quali è rappresentata e difesa anche disgiuntamente come da mandato a margine della memoria di costituzione in appello
appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: "Piaccia alla Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, con il favore delle spese di giudizio, accogliere l'appello, e per l'effetto riformare la sentenza n. 1206/02 emessa inter partes dal Tribunale di Firenze, in funzione del Giudice del Lavoro depositata in data 17.10.02 e notificata il 10.03.2003, respingendo tutte le domande proposte da *** nei confronti di Poste Italiane S.p.A.".
Per l'appellata: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettare, per i motivi esposti, l'appello proposto da Poste Spa avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1206/2002 con integrale conferma della stessa e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
OGGETTO: contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 23 l. n. 56/87 e dell'art 8 del C.C.N.L. del 1994, come modificato dall'art. 25 del C.C.N.L. del 2001, successivamente alla Legge n. 608/96, da Poste Italiane S.p.A.; genericità dell'ipotesi individuata dall'art. 25 comma 2 del C.C.N.L. del 2001; sua pedissequa riproposizione nel contratto a termine stipulato con l'appellata senza alcun riferimento specifico alle effettive necessità territoriali e funzionali esistenti presso la Agenzia Postale di assunzione; violazione del principio di tassatività e tipicità delle ipotesi derogatorie; conseguenze: illegittimità del contratto in questione per nullità della clausola di fissazione del termine e conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Svolgimento del processo
Poste Italiane s.p.a. propone appello avverso la sentenza 1206/02 del Tribunale di Firenze con la quale, in accoglimento della domanda proposta da ***, previa declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con le Poste in data 4 giugno 2001, da considerarsi a tempo indeterminato fin dall'origine, la società deducente è stata condannata al ripristino del rapporto nonché al pagamento delle retribuzioni omesse e accessori a partire dal 22.2.2002, data di messa a disposizione della prestazione lavorativa, con esclusione di quanto percepito dalla *** in occasione dei successivi rapporti a termine dal febbraio all'aprile 2002 e dal luglio al settembre successivo. Avanti al primo giudice la ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze delle Poste Italiane s.p.a. con contratto di lavoro a tempo determinato dal 4.6.2001 al 30.9.2001, nel quale l'apposizione del termine era giustificata da esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno-settembre.
La ricorrente contestava la validità del contratto, assumendo che i suddetti presupposti erano inesistenti nell'espletamento dell'attività di portalettere presso l'ufficio postale di Bagno a Ripoli.
La società convenuta resisteva in giudizio e contestava diffusamente la domanda avversaria richiamando la complessa ristrutturazione conseguente alla trasformazione da ente pubblico a società per azioni che giustificava la stipula dei contratti a termine come riconosciuto dalle organizzazioni sindacali in base agli accordi intercorsi
Secondo il Tribunale era illegittima la doppia motivazione apposta al contratto (riorganizzazione e/o assenza per efrie9 non consentendo di controllare quale sia l'ipotesi che giustifica l'apposizione del termine; che mancava il preventivo accordo sindacale a livello nazionale o regionale previsto dall'art. 25 comma 2 del ccnl prima di dar luogo alle assunzioni conseguenti alla riorganizzazione; che nessun fatto concreto era addotto per giustificare l'assunzione in concomitanza di assenze nel periodo feriale giugno/settembre.
La società Poste Italiane censura con articolata esposizione dei motivi la decisione del primo giudice. Rileva in particolare, la mancata considerazione da parte del Tribunale dell'intento palesemente delegificativo affidato all'art. 23 della legge n. 56/1987 alla contrattazione collettiva, che non incontrerebbe più il limite di omogeneità con i casi previsti dalla legge 230/1962. Ricorda l'evoluzione della disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato e le rilevanti motivazioni giuridiche e socioeconomiche che l'hanno cadenzata (anche con riferimento alla direttiva 199/70/CE), per affermare come oramai i contratti a termine rappresentino una modalità di impiego in alcuni settori atta a meglio soddisfare le esigenze di datori e lavoratori e come configurino una tipologia non più eccezionale rispetto al tradizionale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Osserva che il nesso di causalità tra le assunzioni a termine ed il complesso processo di riorganizzazione intrapreso e riconosciuto dalle stesse organizzazioni sindacali senza alcun limite temporale risultava dalla documentazione prodotta ed illustrata, per cui era da considerarsi erronea la diversa interpretazione del primo giudice, in contrasto con le varie decisioni di merito richiamate.
Al termine delle proprie difese la società appellante formula le conclusioni riportate in epigrafe.
La lavoratrice appellata resiste all'impugnazione condividendo le argomentazioni del primo giudice e concludendo per l'integrale conferma della sentenza.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, come da verbale.
Motivi della decisione
L'appello va rigettato nei termini che seguono.
Poste Italiane s.p.a. anche in questa sede di gravame ribadisce, con il sostegno delle medesime argomentazioni, la piena liceità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con l'appellata in data 4.6.2001.
La questione posta negli stessi termini è stata già affrontata da questa Corte in varie decisioni (v., ad esempio, la sentenza 279/02 del 30.4.2002) [edita da Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2002 pagg. 605 ss., identica a Corte di Appello di Firenze 280/02 del 30.4.2002 riportata in questo sito n.d.r. -] e allo stato non c'è motivo per non confermare tale orientamento anche se la motivazione di tali precedenti dovrà essere integrata in ragione del fatto che il contratto a tempo determinato dell'odierna appellata è stato stipulato nella vigenza del nuovo C.C.N.L. dell'11.1.2001, per cui dovrà essere esaminata l'ulteriore questione se tale contratto non trovi fonte legittimante nella previsione dell'art. 25 del nuovo contratto.
Nel precedente sopra richiamato l'estensore osserva:
"Questa Corte condivide soltanto parte delle considerazioni, contenute nell'atto di appello, circa la evoluzione sistematica cui è stato sottoposto da almeno un quindicennio l'istituto del contratto di lavoro a termine. È vero, infatti, che - riassumendo in una sola proposizione il lungo processo - sotto il profilo del diritto positivo da ipotesi assolutamente eccezionale rispetto al contratto a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a termine ha ormai raggiunto, non solo dal punto di vista quantitativo, quasi la soglia della "pari dignità" con il primo, per cui non può certo sostenersi che si tratti di fattispecie atipica e marginale; tuttavia, come rilevato da recente perspicua dottrina che in argomento ha esaminato l'ultimo intervento sull'istituto prodotto dal d.lgs. 6.9.2001 n.368, "l'obiettivo 'rivoluzionario' della creazione di un'unica indistinta categoria contrattuale" non è stato ancora raggiunto e tuttora il contratto a termine si discosta in maniera significativa dal tradizionale e normale tipo contrattuale - in termini di forma e di regime sanzionatorio, ad esempio - tanto da rappresentare ancora una tipologia "speciale di contratto. Posta, dunque, tale persistente specialità e, quindi, la non sovrapponibilità tra i due tipi di contratto a tempo indeterminato e contratto a termine, l'interprete resta tenuto ad esaminare le ipotesi di rapporti a termine sottoposti alla sua cognizione secondo i tradizionali schemi di regola ed eccezione".
Una conferma probante di quanto sopra osservato la si ricava dall'ultima giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. Sez. Lav., 21.5.02, n. 7468 in Foro it., 2002, col. 1956), che, al termine della disamina delle innovazioni introdotte dal D. lgs. N. 368/01, conclude affermando: "il termine costituisce deroga di un generale sotteso principio; il contratto di lavoro subordinato, per sua natura, non è a termine)
"Nel concreto, d'altra parte, come si vedrà, le considerazioni che precedono hanno poco o nulla di decisivo per la soluzione della controversia, che si sviluppa comunque sull'esame delle specifiche norme dettate per il rapporto a tempo determinato.
Il contratto, con il quale l'appellata è stata assunta a tempo determinato per il periodo 8.10.98/31.1.99 da Poste Italiane S.p.A., giustifica l'apposizione del termine con il richiamo della disciplina legale (che è quella dell'art.23 l.28.2.87, n.56) e di quanto disposto dall'art.8 del ccnl 26.11.94 e dai successivi accordi integrativi del medesimo e, dunque, con la presenza di "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".
Viene cioè riprodotta l'ipotesi integrativa, delle tre ipotesi originariamente previste dal secondo comma dell'art.8 del contratto collettivo per i dipendenti postali, stabilita dall'accordo stipulato da Ente Poste e sindacati il 25.9.97, ad eccezione tuttavia del richiamo alla trasformazione della natura giuridica dell'Ente nel frattempo realizzata nei primi mesi del 1998.
È noto che, a seguito della trasformazione dell'allora Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico (Ente Poste Italiane) disposta con d.l. 487/93, convertito nella legge 29.1.94 n.71, venne dato inizio ad un imponente processo di riorganizzazione e ristrutturazione del settore nel quale ha avuto un ruolo importante anche il cospicuo ricorso ai contratti a termine, reso possibile attraverso la disciplina del primo contratto collettivo nazionale stipulato tra Ente e oo.ss. dei lavoratori, il citato ccnl 26.11.94, il cui art.8 provvide ad individuare - secondo la previsione dell'art.23 l.56/87 - ulteriori e particolari ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro.
La crescita esponenziale del contenzioso relativo alla legittimità delle migliaia di rapporti a termine in tal modo stipulati dall'Ente rese necessario un intervento riequilibratore della complessa vicenda economico-finanziaria in via di attuazione, realizzato attraverso l'ultimo periodo del 21° comma dell'art. 9 del d.l. 1.10.96, n.510 (convertito con modificazioni nella legge 608/96), ai sensi del quale le assunzioni a termine effettuate dall'Ente Poste - a decorrere dalla data di sua costituzione e comunque non oltre il 30.6.97 - non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto. Il discutibile intervento derogatorio del regime legale del contratto a termine ha ricevuto di recente l'avallo, per molti versi altrettanto discutibile ma autorevole, del giudice delle leggi, che ha ritenuto insussistenti i sospetti di incostituzionalità della norma sollevati sotto vari profili da numerose autorità giudiziarie (Corte cost. 13.10.2000, n. 419).
Quel che risulta rilevante nella fattispecie al vaglio della Corte è il fatto che, poco dopo lo spirare del termine finale di vigenza della deroga fissata dal citato 21° comma dell'art.9 d.l.510/96, interviene il citato accordo integrativo per stabilire nuovamente, secondo la possibilità concessa dall'art.23 l.56/87, ipotesi ulteriori (rispetto a quelle delle discipline legali in vigore all'epoca) di legittima apposizione della clausola del termine al contratto di lavoro. Il rilievo è importante, come suggerisce la difesa dell'appellata, giacché - oltre a dimostrare la prosecuzione di una fase di complessa transizione oltre il limite temporale ritenuto sufficiente dal legislatore del 1996 - consente in prima approssimazione di valutare necessariamente transitoria e limitata nel tempo l'operazione derogatoria dell'impianto legislativo garantistisco per l'apposizione di termini di durata al contratto di lavoro. Ed, infatti, nella stessa data del 25.9.97 le medesime parti, che hanno provveduto ad integrare con la nuova ipotesi l'art.8 del ccnl, stipulano un accordo attuativo con il quale esse si danno atto che l'impresa si trova alle prese con esigenze straordinarie ("nella situazione di"), dovendo affrontare il processo di trasformazione della natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, e, pertanto, essa potrà procedere per fronteggiare tali esigenze ad assunzioni a termine, ma tutto ciò espressamente fino al 31.1.98.
Già a questo punto, è opportuno esaminare la doglianza che innerva l'atto di appello della società, relativa all'omessa considerazione da parte del primo giudice del mancato esaurimento nel 1998 ed anche successivamente della lunga fase di ristrutturazione complessiva (ivi compreso il necessario riequilibrio del personale su tutto il territorio nazionale). La circostanza di fatto - al di là di valutazioni di tipo extragiuridico - può anche assumere la qualità del notorio, ma la questione non è decisiva, giacché la persistenza delle esigenze non rappresenta l'unica condizione legittimante la proroga del regime autorizzatorio.
In altri termini, né la disciplina specifica riguardante il settore (d.l. 510/96), né i reiterati interventi (come si vedrà infra) delle parti sociali sulla materia e la stessa generale disposizione autorizzativa (art.23 l.56/87) alla individuazione di altre ipotesi derogatorie (oltre a quelle indicate all'art. 1 l. 230/62 e successive modificazioni e integrazioni) da parte della contrattazione collettiva, collegano imprescindibilmente le deroghe alla conclusione delle esigenze straordinarie o eccezionali che è possibile costituiscano la motivazione economico-organizzativa della necessità del ricorso ai contratti a tempo determinato: la disciplina del 1996, si è visto, pone il limite del 30.6.97; nulla dispone in merito la fonte primaria autorizzativa dell'art.23 cit., che infatti neppure indica la necessità che la individuazione di altre ipotesi di legittima apposizione di clausole di termine di durata riguardi esigenze straordinarie o eccezionali, per cui la individuazione di dette ipotesi è lasciata all'incontro delle volontà delle parti collettive, libere anche di fissare limiti temporali alle nuove fattispecie, così come sono obbligate invece a deliberare riguardo al numero percentuale degli assunti a termine rispetto all'organico dei lavoratori a tempo indeterminato.
Il contratto individuale fa appunto riferimento alle regole fissate dall'art.8 del ccnl e, dunque, agli equilibri trovati dalle parti nella realizzazione di quanto autorizzato dall'art. 23 citato.
Si è detto in precedenza della fissazione nell'accordo 25.9.97, attuativo per le assunzioni con contratto a termine, del limite del 31.1.98 di (preventivata) sussistenza delle esigenze legittimanti.
Poste Italiane S.p.a. produce anche un accordo attuativo, senza data e sottoscritto dalla sola UGL, con cui si precisa che per far fronte alle esigenze dovute ai processi in corso (trasformazione della natura giuridica dell'Ente e ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali) si permette l'assunzione di personale straordinario con contratto a tempo indeterminato fino al 31.3.98.
Altro accordo attuativo per le assunzioni con contratto a termine, stipulato il 16.1.98 dalle altre oo.ss. su identico modulo a stampa del precedente, fissa il termine finale per procedere alle assunzioni al 30.4.98.
Infine, un altro accordo, modificativo del quarto comma dell'art.14 del ccnl, intervenuto il 27.4.98 anticipa al mese di maggio il periodo di ferie estive stabilito dal citato art.14 e, contestualmente, esplicita l'accordo delle parti, al fine di fronteggiare tramite contratti a termine le esigenze di copertura del servizio durante detto periodo estivo, di prorogare i rapporti a termine in scadenza il 30.4.98 (sulla base dell'indicato accordo autorizzatorio del gennaio precedente) di altri 30 giorni.
Come agevolmente si evince dai dati sopra riportati, l'operazione condotta dalle parti sociali e realizzata nei reiterati accordi attuativi è il risultato sia di un evidente monitoraggio dell'andamento della complessiva e diversificata ristrutturazione aziendale (per cui le parti nell'imminenza della scadenza di un accordo sono giunte alla determinazione di stipularne un altro) sia della verosimile attenzione da parte delle organizzazioni dei lavoratori di non dare all'azienda un'autorizzazione "in bianco" ovvero specificamente collegata a questa o a quella fase della difficile opera di riorganizzazione della società alla stipula di contratti a termine. Dalla cessazione della vigenza della previsione dell'ultimo periodo del 21° comma dell'art. 9 d.l. 510/96 se ne è prorogato di fatto l'applicazione per altri undici mesi, un lasso temporale congruo di disponibilità sindacale a consentire l'agevolazione nella gestione del personale permessa dal ricorso ampio al più flessibile strumento del contratto a termine.
Successivamente è venuta meno la contrattazione autorizzatoria e, dunque, la causale del contratto a termine stipulato nell'ottobre 1998 con l'appellata risulta inesistente. Non è tanto questione se sia o meno indicata in tale causale integralmente la originaria previsione autorizzatoria di cui all'accordo integrativo dell'art.8 ccnl che conteneva il riferimento alla "trasformazione giuridica dell'Ente": questa indicazione sarebbe stata ridicolmente inutile atteso che tale trasformazione si era abbondantemente realizzata nell'ottobre 1998. Essa peraltro, nell'espressa formulazione del testo contrattuale (ripetuta anche nell'accordo attuativo in pari data), appare presupposto funzionale della più consistente e fondamentale causale relativa alla complessa operazione di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, nel complesso e secondo nuovi equilibri territoriali. Sono queste le esigenze di fondo, probabilmente ancora presenti sia nell'ottobre 1998 sia successivamente (come mette in evidenza l'appellante società allorché richiama accordi e prese di posizione unilaterali degli ultimi mesi); anzi, da quanto dedotto da Poste Italiane S.p.A., sembra che l'impasse più rilevante dipenda dalla difficoltà di operare una razionale redistribuzione sul territorio nazionale del personale. Questa e le altre esigenze, tuttavia, non hanno più ricevuto - come necessario ai sensi dell'art.23 l.56/87 - sanzione e menzione esplicita in sede di accordi collettivi autorizzatori di nuove ipotesi di legittima apposizione di termini di durata ai rapporti di lavoro instaurati dalla società".
Nei richiamati precedenti le considerazioni svolte sono state dalla Corte ritenute sufficienti ad affermare l'illegittimità della clausola di durata apposta ai contratti di lavoro esaminati, con la conseguenza che i rapporti dovevano intendersi costituiti come a tempo indeterminato.
Nel caso in esame, tuttavia, come già anticipato, il contratto a termine della cui validità si discute è intervenuto nella vigenza del nuovo C.C.N.L. dei dipendenti della Poste Italiane s.p.a. stipulato in data 11.1.2201.
L'art. 25 detta la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. Al comma I si prevedono, ai sensi dell'art. 23 della Legge 56/87, nuove ipotesi - aggiuntive rispetto a quelle legali per le quali la società è autorizzata alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato: - la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre - incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell'unità produttiva interessata - punte di più intensa attività stagionale - sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale.
Il comma II, che in questa sede direttamente interessa, prevede che possano essere ulteriormente stipulati contratti a tempo determinato in presenza di "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi".
Ciò che colpisce, all'immediata lettura della norma contrattuale, è la profonda differenza tra le ipotesi autorizzatorie previste al comma I e quella di cui al comma II.
Le prime, infatti, sono specificamente indicate e sufficientemente enucleate, così da rispettare il principio di tassatività e tipicità delle ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro (v. Cass. SS. UU. n. 10343/93).
Nel caso, invece, dell'ipotesi di cui al comma 2 che riformula l'art. 8 del precedente C.C.N.L. come integrato dal richiamato A. I. del 25.9.1997 ci troviamo in presenza di un'ipotesi derogatoria connotata da una incontestabile genericità e così formulata da ricomprendere, indiscriminatamente, ogni ipotesi di contratto a termine. Infatti manca una qualsivoglia delimitazione temporale di operatività tanto più grave alla luce delle prevedenti previsioni, sia legali che contrattuali, di un termine di validità per il ricorso massiccio e sostanzialmente indiscriminato, alla stipulazione di contratti a termine -, non vi sono indicazioni di settori individuati all'interno dei quali la clausola può funzionare, non vi sono indicazioni di funzioni specifiche, non sono individuati i servizi nuovi, né i nuovi processi produttivi, non vi è alcuna indicazione sulla situazione degli organici nelle varie realtà territoriali e nei vari settori.
Questa Corte, peraltro, non ritiene di accedere alla tesi della nullità dell'accordo sindacale sulla base del rilievo che la programmazione di un Ente (successivamente alla profonda ristrutturazione dello stesso conseguente al processo di privatizzazione intervenuto in anni recenti) che esplica attività complesse ed articolate su tutto il territorio nazionale non può attuarsi che per linee generali, senza spingersi ad una specifica individuazione delle modifiche da apportare nei vari settori, degli interventi da compiere nelle singole realtà territoriali, delle specifiche politiche di redistribuzione degli organici nei singoli ambiti territoriali (v. Cass. Sez. Lav. n. 9839/2000).
Non c'è dubbio che a livello di contrattazione collettiva, da valere su tutto il territorio nazionale, le parti stipulanti, nell'individuare un'ulteriore ipotesi autorizzatoria della stipula di contratti a termine ricollegata ai processi riorganizzativi conseguenti alla sperimentazione di nuove tecnologie oppure alla introduzione di nuovi servizi o prodotti, in essi ricomprendendo anche una diversa distribuzione territoriale delle "risorse umane", dovessero necessariamente "fermarsi a previsioni di ampio respiro".
Infatti, non è tecnicamente ragionevole prima ancora che possibile prevedere nel dettaglio ed a livello generale le molte e profonde innovazioni intervenute nell'organizzazione e nell'offerta al pubblico dei servizi postali, l'incidenza delle stesse nei vari settori, nei diversi ambiti territoriali, le ripercussioni sui precedenti organici nelle singole realtà dell'azienda, ecc.
Ciò detto, tuttavia, quando da un piano generale demandato alla contrattazione collettiva nazionale si scende alle singole realtà territoriali, agli specifici settori in cui si deve intervenire, il ricorso alla stipula di contratti a termine "conseguenti a processi di riorganizzazione"(come visto definiti in termini assolutamente generali dal richiamato art. 25 comma 2 del C.C.N.L.) deve contenere, per non incorrere nella nullità connessa al rispetto del principio di tassatività e tipicità delle ipotesi derogatorie, quelle necessarie precisazioni e specificazioni che consentano un controllo non solo formale, ma anche sostanziale della legittimità del ricorso al contratto a termine che rimane pur sempre come visto una fattispecie derogatoria di quella generale del rapporto a tempo indeterminato. In particolare il singolo contratto a termine dovrà indicare con riguardo al concreto ambito territoriale ove il lavoratore viene inserito quale sia il settore interessato, quale sia il nuovo servizio sperimentale avviato oppure il nuovo processo produttivo introdotto, quali siano le modifiche organizzative apportate nei vari settori che richiedano l'assunzione di personale a termine, quali siano le eventuali carenze temporanee di organico, etc
Spetta quindi alla contrattazione individuale cogliere il nesso tra quella indicazione generica e la specifica realtà territoriale in cui l'assunto viene ad inserirsi.
La prova dedotta da Poste Italiane in primo grado, e non riproposta in questa sede, riguarda il processo generale di ristrutturazione operato a livello nazionale senza alcun riferimento all'attività di portalettere svolta dall'appellata presso l'ufficio postale di Bagno a Ripoli; detta prova è pertanto, oltreché irrilevante, ormai preclusa dalla decadenza verificatasi ex art. 434 in relazione all'art. 414 c.p.c. Viene così in rilievo anche l'incongruenza della doppia motivazione evidenziata dal Tribunale come autonomo motivo di illegittimità del termine, non essendo in alcun modo provato quale sia stato il concreto motivo dell'assunzione della *** rispetto alle ragioni addotte nel relativo contratto.
Un ulteriore profilo di rigetto dell'appello delle Poste e di conferma della sentenza del Tribunale deriva dal mancato esperimento o, comunque, nella mancata prova di esso della procedura di confronto sindacale alla quale resta, comunque subordinata l'operatività dell'ulteriore ipotesi autorizzatoria di cui all'art. 25 comma 2 del C.C.N.L.: infatti, la norma in esame, testualmente stabilisce "prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni. b) a livello regionale, qualora risulti interessata una sola regione". Si precisa che "la relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dell'incontro".
Sul punto da parte della società appellante non vi è stata alcuna allegazione o produzione, da cui si evince che questo passaggio concertativo importante perché consente una qualche forma di controllo sindacale sulla correttezza del ricorso di Poste Italiane a contratti a termine stipulati ai sensi dell'artr. 25 comma 2 del C.C.N.L. sia stato effettivamente posto in esser. Infatti,. l'accordo del 18.1.2001 depositato in atti è volto a definire il contenzioso in ordine alla legittimità dei contratti a termine stipulati dalle Poste sorto precedentemente alla stipula del C.C.N.L. del gennaio 2001, come chiaramente si evince dal testo dello stesso.
Pare alla Corte che la formulazione letterale della disposizione e la comune intenzione delle parti stipulanti debbano portare, coerentemente, a ritenere che il corretto esaurimento della procedura di consultazione sindacale, di cui il confronto delle parti è un momento qualificante, si atteggi a requisito di legittimità del ricorso alle assunzioni a termine. Non si dimentichi, al riguardo, che nelle ipotesi derogatorie introdotte ex art. 23 della Legge 56/87 dalla contrattazione collettiva, solo la puntuale attuazione della volontà delle parti contraenti può conferire legittimità al ricorso alle assunzioni a termine.
Quanto sopra osservato è tanto più vero ove si consideri che l'ipotesi derogatoria in discussione come già in precedenza evidenziato non contiene a differenza dell'A. I. del 25.9.1997 l'indicazione di un limite temporale di operatività eventualmente prorogabile tramite accordo sindacale, come avvenuto negli anni precedenti per cui la stessa si traduce di fatto nella sospensione indeterminata nel tempo (quanto meno fino ad una futura modifica della disciplina contrattuale) dell'intero sistema di "garanzie" posto legislativamente a base delle assunzioni a termine.
Le spese processuali del grado, liquidate come da separato dispositivo, fanno carico alla società appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 400,00 per funzioni ed euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP di legge.
Firenze, 19 novembre 2004